La Telemedicina offre un aiuto al medico di base

Mariella Passerini

Anche se la telemedicina è nata da molti decenni, è solo da pochi anni che si è sviluppata prima negli Stati Uniti ed ora anche in Europa. Nascono interrogativi medico-legali per la quantità di applicazioni possibili: ecografie a 12 derivazioni, registratori di eventi aritmici, Holter, spirometria, teleconsulto. Ne parliamo con il professor Guido Broich, direttore generale della Asl di Lodi, esperto di telemedicina e delle sue implicazioni medico-legali.
Lo sviluppo della telemedicina è avvenuto in anni piuttosto recenti, esiste già una legislazione di questa materia?
«Non vi è nessuna necessità di una legislazione specifica, anzi, un tale atto potrebbe aprire la porta a velleità dannose e pericolose. Non mi riferisco a impianti normativi tecnici, come l'autenticazione della firma e l'archiviazione informatica di dati. In fondo telemedicina la fece il medico della Scuola Salernitana se descriveva un caso difficile ad un suo collega lontano. È un mezzo tecnico per superare le distanze fisiche, trasmettere informazioni, archiviarle e scambiarle con altri. Abbiamo bisogno solo di linee guida, chiarimenti e norme tecniche per specificare aspetti pratici ed esecutivi».
Tramite telemedicina è possibile eseguire un esame e farlo refertare a distanza da uno specialista. L’esame ha la stessa valenza medico-legale di uno eseguito con la metodica tradizionale?
«La visita medica è atto soggettivo e professionale, nel quale la costituzione di un giudizio deriva da riflessioni e processi logici e di volontà del professionista. L’esame è e rimane un atto tecnico, eseguito secondo precise regole scientifiche consolidate dalla letteratura scientifica».
Esistono due tipi di esame e la differenza va stabilita esaminando il tasso di soggettività professionale necessaria nello svolgimento e nella costituzione del reperto clinico stesso. Gli esami in cui tale apporto è assente (risolvendosi esclusivamente nelle fasi di prescrizione dell'esame e di validazione e refertazione su dati di risultanza) una remotizzazione è correttamente possibile, anche se non permette una interazione immediata tra refertatore e paziente. Un esame clinico eseguito in modo corretto e refertato da professionista abilitato a tale atto, è per se stesso pienamente valido. Non toglie nulla alla responsabilità specifica del medico. Questa si aggiunge alla responsabilità globale. L’indagine più diffusa in telecardiologia riguarda l’elettrocardiogramma refertato da un cardiologo anche a molti chilometri di distanza».
La firma elettronica ha la stessa valenza di quella in originale?
«L'identificazione del medico curante per via elettronica è ormai ampiamente usata a tutti i livelli, in primis quelli bancari e commerciali, e recepirli anche nella pubblica amministrazione non è certo un problema tecnico. Comunque non dimentichiamo che la tessera sanitaria elettronica, già attiva in Lombardia ed ora deliberata anche a livello di ministero della Salute, va esattamente in questa direzione. Il medico curante è libero di servirsi di elementi esterni a supporto della diagnosi.

Può pertanto utilizzare consigli di altri specialisti, risultati di esami, racconti di conviventi o amici: tutto, in breve, che possa nella sua assoluta autonomia professionale sembrare utile per la costituzione del proprio giudizio. Il teleconsulto non deve essere visto come un modo di liberarsi dei propri obblighi, ma come arricchimento. È essenziale che rimangano chiari i ruoli e le competenze».

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