Travaglio, la Cassazione: diffamò l'ex giudice Verde Deve risarcire 5mila euro
22 Ottobre 2009 - 08:35Marco Travaglio e la Garzanti dovranno risarcire con 5mila euro l’ex giudice Filippo Verde per i danni subiti in relazione al contenuto diffamatorio di un brano del libro "Il manuale del perfetto inquisito"
Milano - Il "sommo" inquisitore incastrato dalla Corte Suprema. Marco Travaglio e la Garzanti libri spa
dovranno risarcire in solido con 5mila euro l’ex giudice
Filippo Verde per i danni subiti in relazione al contenuto
diffamatorio di un brano del libro "Il manuale del perfetto
inquisito", scritto dal giornalista, nel quale si affermava che
Verde era stato "più volte inquisito e condannato", mentre
l’ex giudice non ha mai riportato alcuna condanna definitiva e,
in un caso, è stata dichiarata la prescrizione di un reato a
lui addebitato.
La Cassazione conferma La terza sezione civile della Cassazione ha
infatti confermato la sentenza della Corte d’appello di Torino
che aveva disposto il risarcimento in favore di Verde, seppure
con una somma molto esigua - 5mila euro, appunto, e il rimborso
delle spese - rispetto a quella da lui richiesta (500 milioni delle
vecchie lire).
Rigettati tutti i ricorsi La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi, e nella
sentenza n.22190, ribadisce come "soltanto la correlazione
rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all’interesse
pubblico dell’informazione, che è la ratio dell’articolo 21
della Costituzione, di cui il diritto di cronaca è
estrinsecazione: il potere-dovere di raccontare e diffondare a
mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale
estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di
pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi
fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione" e,
in materia di cronaca giudiziaria, "deve confrontarsi con il
presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza".
Alterazioni e travisamenti La verità di una notizia "mutuata da un provvedimento
giudiziario - ricordano i giudici di piazza Cavour - sussiste
ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento
stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il
limite della verità essere restrittivamente inteso". Per
questo, l’esimente "anche putativa del diritto di cronaca
giudiziaria" prevista dall’articolo 51 c.p. va "esclusa - si
legge ancora nella sentenza - allorchè manchi la necessaria
correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale
implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia
e, quindi, l’assoluto rispetto del limite interno della verità
oggettiva di quanto esposto, nonchè il rigoroso obbligo di
rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o
travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori
sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il
sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si
esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini
informativi".
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