Tutte le novità introdotte dal federalismo

La riforma del federalismo fiscale è un disegno di legge delega che attua l’articolo 119 della Costituzione che stabilisce l’autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni. Ecco le novità principali

Tutte le novità introdotte dal federalismo

Roma - La riforma del federalismo fiscale è un disegno di legge delega che attua l’articolo 119 della Costituzione che stabilisce l’autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni. Il principio fondamentale è quello che tende a garantire entrate e spese autonome agli Enti locali sostituendo nel tempo il criterio della spesa storica con quello di costi standard. Nel ddl è anche fissato un tetto massimo di pressione fiscale.

COSTI STANDARD
Per i servizi fondamentali Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni vedranno gradualmente sostituire il criterio della spesa storica con i costi standard. I costi standard dovrebbero anche garantire una erogazione di servizi uniforme in tutto il Paese e non saranno più "premiati" gli enti locali che spendevano di più.

TETTO TASSE
Tra gli obiettivi del ddl c’è anche la riduzione della pressione fiscale. La norma prevede che, attraverso i decreti attuativi, "sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonchè del suo riparto tra i vari livelli di governo". L’aula del Senato ha approvato un emendamento di Baldassarri (Pdl) che chiede al governo di fissare nel Dpef il tetto della pressione fiscale indicando il riparto tra Stato ed Enti locali.

LOTTA E EVASIONE FISCALE
È stata invece introdotta la previsione del "coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale".

AUTONOMIA IMPOSITIVA
Per finanziare i loro servizi, le autonomie locali utilizzeranno il fondo perequativo, la compartecipazione a tributi erariali e tributi propri. Per i Comuni è previsto un mix di compartecipazione a Iva e Irpef e l’imposizione sugli immobili, ad esclusione della prima casa; le Province potranno contare su una compartecipazione e sui tributi sul parco automobilistico. Si cerca di stabilire un limite tendenziale delle compartecipazioni solo per i servizi essenziali.

PREMI E SANZIONI
Sono previste sanzioni fino al commissariamento per gli enti locali inadempienti, ma è anche previsto un «sistema premiante» nei confronti di chi a fronte di un alto livello dei servizi sia in grado di garantire una pressione fiscale inferiore alla media degli enti del suo livello.

FUNZIONI COMUNI E PROVINCE
Nel ddl vengono definite le funzioni essenziali per Comuni e province, in attesa della Carta delle Autonomie.

ROMA CAPITALE E CITTÀ METROPOLITANE
Sono specificate le funzioni amministrative che spettano al comune di Roma: si va dalla tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali all’edilizia pubblica e privata alla protezione civile. Il consiglio comunale diventa "Assemblea capitolina". A Roma Capitale viene attribuito un patrimonio commisurato alle funzioni che le vengono attribuite ed è previsto anche il "trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale". Con la ratifica di un referendum si possono istituire le Città metropolitane che sostituiranno le rispettive province (è previsto per Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli).

PATTO DI CONVERGENZA
Il governo, dopo un confronto in sede di Conferenza Unificata, individua un percorso di convergenza ai costi e fabbisogni standard (’patto di convergenzà) da presentare insieme al Dpef alle Camere e che gli enti sono tenuti a rispettare. In caso di mancato raggiungimento lo Stato accerta le motivazioni degli scostamenti e stabilisce le correzioni da mettere in atto. Una sorta di patto di convergenza è previsto anche per le infrastrutture e una particolare tutela viene posta alle infrastrutture delle isole.

BICAMERALINA
A dare il parere sui decreti attuativi sarà una commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori, indicati dai gruppi e nominati dai presidenti delle Camere. La commissione lavora avvalendosi della consulenza di un comitato esterno con rappresentati delle autonomie territoriali nominato dalla Conferenza Unificata.

TEMPI DI ATTUAZIONE
Il governo ha un anno di tempo per varare il primo decreto attuativo e due anni di tempo per i decreti successivi. Si devono poi contare altri due anni di tempo per una eventuale correzione dopo le prime attuazioni.

L’entrata a regime del provvedimento avverrà al massimo entro sette e anni dall’entrata in vigore del provvedimento, cioè con i decreti attuativi si stabilisce un termine (di massimo cinque anni) per l’entrata in vigore. 

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