Niente confisca obbligatoria della macchina dell`automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e pur avendo provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32021 del 18 agosto scorso ha respinto il ricorso della Procura di Pordenone. In queste circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il Collegio, è una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i pirati della strada. Insomma dal Palazzaccio è arrivata una interpretazione restrittiva dell`articolo 186 del codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall`articolo modificato dall`ultima riforma è rimasto invariato). In particolare, riporta il sito Cassazione.net, gli Ermellini hanno precisato che «ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dellautovettura». Dunque, «da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court lautomobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, questultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente.
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