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Ciclisti su strada: tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge

La presenza di una pista ciclabile non implica sempre l'obbligo di utilizzo per i ciclisti, cosa dice il Codice della Strada

Ciclisti su strada: tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla legge
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Contrariamente a quanto molti automobilisti pensano, i ciclisti non sono in ogni circostanza costretti a utilizzare esclusivamente i percorsi loro riservati: chi usa una bicicletta per spostarsi, pur essendo previsti dei casi nei quali la pista ciclabile sia obbligata con tanto di sanzioni per i trasgressori, può muoversi per strada accanto ad autovetture e motocicli qualora manchino determinati requisiti previsti dal Codice della Strada.

Il quadro normativo di riferimento è l'articolo 182 del Codice della Strada. Il comma 9 stabilisce chiaramente che, laddove siano presenti piste o corsie ciclabili (anche a doppio senso), i conducenti di velocipedi hanno il dovere di utilizzarle. Non si tratta di una scelta opzionale, per cui chi decide nonostante tutto di restare sulla carreggiata principale rischia una sanzione amministrativa che va da 26 a 102 euro.

Prima di entrare più nel dettaglio, è bene definire i sopra citati percorsi destinati alle biciclette, effettuando una distinzione tra pista ciclabile e corsia ciclabile come precisato all'art.3 del CdS. La prima è definita come "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi", in sostanza una porzione di carreggiata separata fisicamente dal traffico motorizzato, di solito tramite un cordolo sollevato. La seconda è indicata come "parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli", ovvero una striscia della carreggiata non isolata da barriere fisiche, ma segnalata da una linea bianca e dal simbolo della bici sull'asfalto. Entrambe queste tipologie di percorso restano ad uso esclusivo delle biciclette e sono vietate anche ai pedoni.

In sintesi, i ciclisti sono costretti a lasciare la strada principale solo se l'infrastruttura è a loro uso esclusivo, e questo avviene nei due casi sopra citati, in presenza di una pista ciclabile separata fisicamente dal traffico o di una corsia dedicata tracciata sul margine destro della carreggiata. La situazione cambia in modo radicale in caso di percorso ciclopedonale a uso promiscuo: dal momento che lo spazio è condiviso con chi cammina a piedi, non esiste più il principio di esclusività, di conseguenza, decade anche l'obbligo di utilizzo. Il ciclista può tranquillamente decidere di restare sulla carreggiata insieme ai veicoli a motore, senza rischiare alcuna sanzione pecuniaria, poiché non viola l'articolo 182.

Qualora i ciclisti ignorino l'obbligo previsto per loro, circolando su strada anche in presenza di una pista/corsia ciclabile, il rischio è doppio: non solo si può incappare in una multa, ma in caso di investimento da parte di un veicolo a motore, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di applicare il concorso di colpa, basandosi sull'articolo 1227 del Codice di procedura Civile. Ciò significa che l'indennizzo per i danni subiti può subire un netto taglio o, nei casi più gravi, essere del tutto azzerato. Anche se la responsabilità primaria dell'impatto resta dell'automobilista, il comportamento scorretto del ciclista influisce sulla valutazione legale.

Questo orientamento giuridico segue lo stesso principio adottato per i sinistri che coinvolgono chi pedala in gruppo.

Fuori dai centri abitati, infatti, l'articolo 182 vieta espressamente ai ciclisti di procedere affiancati: se si verifica uno scontro in queste condizioni, la violazione della norma stradale si traduce automaticamente in una corresponsabilità del ciclista nella dinamica dell'incidente.

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