
Le multe stradali sono una vera e propria croce per gli automobilisti, eppure, una volta recapitata la sanzione, è importante attenersi alle regole e rispondere a ciò che viene richiesto, perché omissioni o mancate dichiarazioni possono solo aggravare la situazione.
Può capitare, infatti, che a seguito di una grave violazione del codice della strada, oltre alla multa venga anche richiesto di fornire dei dati della persona che si trovava alla guida (non è affatto detto che si tratti del proprietario del veicolo). Ciò avviene perché le autorità devono conoscere chi è l'effettivo responsabile dell'infrazione, così da procedere con la decurtazione dei punti della patente. Bisogna dunque fornire il nome e i dati idenficativi di chi era al volante al momento della violazione, che sia un familiare, un amico, un collega di lavoro con cui si divide l'auto aziendale.
A stabilirlo è l'art.126 bis del Codice della strada, che disciplina il sistema della patente a punti, stabilisce che"la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". In sostanza, entro 60 giorni devono essere trasmessi i dati del conducente, in modo tale che la decurtazione dei punti sia applicata al vero responsabile. Al proprietario del veicolo, infatti, spetta solo il pagamento della multa.
Non comunicare tali informazioni porterà a una seconda sanzione. Sempre nell'art.126 bis del Codice della strada si legge che "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.".
E se invece il proprietario dell'auto non conosce l'identità di chi stava guidando, o non la ricorda? In questo caso è interessante analizzare una sentenza della Corte Costituzionale. Nel pronunciamento n. 165 del 2008 i guidici si esprimono su due casi: nel primo, il proprietario non rispetta i termini indicati e non fornisce i dati richiesti; nel secondo, il proprietario afferma di non ricordare e motiva le sue ragioni.
Il primo esempio si conclude con una nuova senzione. Il secondo, invece, finisce in maniera nettamente opposta. Questo perché secondo i giudici nessuno è obbligato a ricordare tutto. Avanzare pretese, andrebbe contro l'art. 24 della costituzione. Quindi è possibile dichiarare di non ricordare, ma tale affermazione va motivata.
Si è giustificati in caso di notifiche arrivate in ritardo (ad esempio se le sanzioni vengono consegnate al termine del limite dei 90 giorni), oppure se la vettura viene utilizzata da tutti i familiari o fra colleghi di lavoro ed è impossibile risalire al responsabile, infine, ovviamente, in caso di furto del veicolo (serve però che si stata sporta denuncia).