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Conti corrente obbligatorio, stretta sulle banche: cosa dice il nuovo ddl

La normativa punta a limitare le chiusure arbitrarie dei rapporti bancari da parte degli istituti di credito

Conti corrente obbligatorio, stretta sulle banche: cosa dice il nuovo ddl
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Potrebbe presto arrivare un'importante svolta nell'ambito dei rapporti bancari grazie al testo del disegno di legge S.1595, approdato in Senato lo scorso 4 luglio dopo il via libera da parte della Camera dei deputati e ora al vaglio della commissione Finanze e Tesoro. L'obiettivo della norma è quello di arginare la discrezionalità degli istituti di credito, che attualmente possono respingere la richiesta di apertura di un conto corrente o decretarne la chiusura in modo unilaterale e senza una giusta causa, anche laddove sia ad esempio documentabile un saldo attivo.

L'eventuale approvazione definitiva del Ddl impedirà alle banche di rigettare in modo discriminatorio le domande di accensione di un conto di base (servizi essenziali come accredito stipendio, prelievi, bonifici), a meno che non intercorrano specifiche condizioni di rischio, così come di interrompere arbitrariamente i rapporti in essere, sia a scadenza che a tempo indefinito, in presenza di saldi positivi.

Le uniche deroghe ammesse a questo divieto riguarderanno il mancato rispetto delle leggi sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualora sussistano i presupposti legali per respingere l'istanza, l'intermediario finanziario sarà comunque tenuto a inviare una notifica scritta entro un termine massimo di 10 giorni, segnalando e documentando con chiarezza i motivi del rifiuto. La finalità prima del provvedimento è quella di tutelare i cittadini da esclusioni improvvise e ingiustificate dai circuiti bancari, che oggi comporterebbero una vera e propria emarginazione da un contesto economico sempre più dematerializzato e digitale.

Un'ulteriore novità del provvedimento riguarda le modifiche al Codice del consumo, introdotte per bilanciare i rapporti di forza tra correntisti e intermediari finanziari, dal momento che il testo abroga la disposizione che consentiva a banche e finanziarie di applicare clausole di rescissione unilaterale del contratto senza preavviso, pratica fortemente penalizzante per i risparmiatori. Limitare questa facoltà significa per il contribuente poter beneficiare di un importante livello di trasparenza nei rapporti con la propria banca, soprattutto in un momento storico in cui la limitazione dell'utilizzo del contante rende pressoché indispensabile disporre di un conto corrente.

In parallelo al Ddl S. 1595 sta procedendo altresì l'iter per l'approvazione del disegno di legge n.763, ad esso strettamente interconnesso: quest'ultima proposta stabilisce che le retribuzioni versate tramite bonifico bancario debbano confluire soltanto su un conto corrente intestato direttamente ed esclusivamente al dipendente, vietando l'uso di rapporti bancari di terzi o in regime di cointestazione.

L'obiettivo dei firmatari è quello di consolidare l'indipendenza finanziaria del singolo e di contrastare il divario di genere in ambito economico, assicurando che ogni lavoratore possa mantenere il controllo totale e autonomo dei propri guadagni. La natura del testo di questo secondo provvedimento, che promuove l'accredito dello stipendio su un conto personale, è chiaramente legata al primo Ddl, con cui si cerca di garantire a tutti i cittadini e alle imprese il diritto fondamentale di accesso ai servizi bancari.

Restano comunque delle criticità da sottoporre ad attento vaglio: secondo Abi e Banca d'Italia con queste imposizioni si violerebbero dei diritti degli istituti di credito.

Operando come soggetti privati sul mercato, le banche dovrebbero mantenere la libertà di scegliere con quali clienti sottoscrivere un contratto, ma il Ddl comprimerebbe questa prerogativa creando inevitabili conseguenze sulla gestione del rischio. Per questo motivo, prima dell'approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state programmate nuove audizioni con le associazioni di categoria.

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