Roma - E' partita la rivoluzione Brunetta per i dipendenti pubblici. Si inizia dalla malattia. La visita del medico fiscale, secondo la nuova circolare firmata dal ministro della Pubblica amministrazione, "è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale". Parte così la stretta sulle assenze dei dipendenti pubblici che prevede anche la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di assenza, per malattia o permessi.
La circolare I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, al fine impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Le amministrazioni saranno tenute ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella a ore dei permessi, fissando già il monte ore. La circolare è stata concordata con l’Anci al fine di chiarire i molti dubbi avanzati in questi giorni da diversi Comuni.
Tutte le misure Queste tutte le norme previste dalla nuova circolare del ministro Brunetta.
- Se ci si ammala per un giorno. La visita fiscale sarà obbligatoria anche per un periodo così breve ma con un regime orario più ampio
per la reperibilità al fine di agevolare i controlli.
- Se la malattia prosegue. Nell’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" di un solo giorno,
occorrerà presentare un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
- Cosa si prevede dopo 10 giorni. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Il periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico
certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta
mediante altro certificato, sempre che l’assenza sia continuativa ("malattia protratta").
- Il certificato. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati venga indicata la diagnosi, essendo sufficiente
l’enunciazione della prognosi.
- Il medico dev'essere convenzionato con il Ssn. Il certificato per essere valido non potrà essere rilasciato da un medico libero
professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Non solo, ma l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale -
dovrà risultare dal certificato.
- Stipendio. Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento economico accessorio. Vi sono però delle eccezioni, e
riguardano i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a
ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita.
- Salvi tredicesima e ad personam.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.