Col traguardo del nuovo anno, arriverà anche il consueto adeguamento periodico dei sostegni legati alla disabilità. Tra le misure direttamente interessate dai meccanismi di perequazione automatica figura il congedo straordinario retribuito (disciplinato dall’articolo 42 del D.Lgs.151/2001 e collegato alla Legge 104/1992): uno strumento fondamentale per i dipendenti, pubblici e privati, chiamati ad assistere familiari in condizione di grave disabilità. Se la durata massima della misura rimane inderogabile, vale a dire due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, a cambiare sarà il tetto massimo della copertura economica erogata dall’INPS, adeguato al costo della vita e all’inflazione.
I parametri ufficiali per il 2026 hanno stabilito un’indennità massima annua a 43.486 euro (con un tetto giornaliero fissato a 119,14 euro), e una soglia complessiva, comprensiva pertanto di indennità e contributi figurativi, a 57.836,96 euro annui. Nel 2027, qualora gli indici di rivalutazione dovessero assestarsi sul 2,9% finora calcolato, tutti i massimali corrisposti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale subiranno un rialzo proporzionale. Ovviamente si tratta ancora di una stima, e bisognerà attendere presumibilmente fino a novembre per avere il dato definitivo, ma non ci si dovrebbe distaccare troppo da questa percentuale.
Ipotizzando una conferma della quota stimata nel dato definitivo avremmo pertanto il seguente cambiamento:
- Soglia complessiva annua: passerebbe da 57.836,96 a 59.514,23 euro
- Indennità massima annua: aumenterebbe dagli attuali 43.486,00 euro fino a quota 44.747,09 euro;
- Indennità massima giornaliera: salirebbe da 119,14 a 122,60 euro;
- Massimale figurativo annuo: da 43.486,00 a 44.747,09 euro;
- Massimale figurativo settimanale: da 836,27 euro si arriverebbe fino a 860,52 euro;
- Massimale figurativo giornaliero: dagli attuali 119,14 si salirebbe a 122,60 euro.
È opportuno chiarire un aspetto determinante: l’innalzamento dei massimali non si traduce comunque automaticamente in un incremento dell’assegno per la totalità dei lavoratori. L’assegno mensile viene parametrato sull’ultima retribuzione percepita prima dell’inizio dell’assenza, considerando le voci fisse e continuative.
L’adeguamento delle soglie andrà soprattutto a beneficio dei dipendenti che possiedono redditi medio-alti i quali, in assenza dell’aggiornamento, verrebbero penalizzati dal blocco del tetto massimo. Per le retribuzioni inferiori ai massimali vigenti, l’importo percepito continuerà a coincidere integralmente con lo stipendio di riferimento.
Il diritto ad accedere alla misura per l’assistenza al familiare con disabilità grave (art. 3, comma 3 della Legge 104) segue un preciso ordine di priorità vincolante, stabilito per evitare sovrapposizioni:
- Coniuge convivente, parte dell’unione civile o convivente di fatto;
- Genitori, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
- Figli conviventi;
- Fratelli o sorelle conviventi;
- Parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Durante i periodi di astensione dal lavoro in regime di congedo straordinario, il quadro normativo prevede precise tutele e limitazioni sul piano contrattuale:
- Contributi figurativi: vengono accreditati regolarmente entro i massimali previsti per l’anno di riferimento, tutelando l’anzianità assicurativa e la continuità della posizione pensionistica del dipendente;
- Mensilità aggiuntive: la tredicesima (ed eventuale quattordicesima) e gli altri elementi fissi della retribuzione sono già inclusi nel calcolo del rateo giornaliero erogato;
- Ferie, TFR e permessi: durante l’assenza per congedo straordinario non maturano le ferie, i permessi retribuiti (PAR/ROL) e la quota annua del Trattamento di Fine Rapporto.
- Per l’ufficializzazione definitiva dei nuovi importi occorrerà attendere la consueta circolare d’inizio anno dell’INPS, che recepirà gli indici Istat definitivi, aggiornando le tabelle di calcolo per i patronati e i consulenti del lavoro.
