Accanto alle ferie e ai classici ROL, nel cedolino dei lavoratori dipendenti figura una voce talvolta trascurata o confusa con gli altri congedi: le ex festività. Si tratta di un pacchetto di ore di riposo retribuito che affonda le radici nella storia legislativa italiana e risponde a regole del tutto proprie.
Con l’espressione “festività soppresse” si identificano quelle ricorrenze che in passato fermavano il Paese ma che la legge n.54 del 1977 ha trasformato in ordinarie giornate lavorative. L’impatto di quel taglio, tuttavia, è stato mitigato dalla contrattazione collettiva: per non azzerare il beneficio dei lavoratori, la gran parte dei Ccnl ha convertito tali giornate in permessi retribuiti o in indennità economiche sostitutive. Ma quante e quali sono esattamente?
Le quattro festività religiose abolite dalla norma del ’77 sono San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione (39 giorni dopo Pasqua), il Corpus Domini (60 giorni dopo Pasqua) e i Santi Pietro e Paolo (29 giugno). L’assetto originale ha subito nel tempo alcuni riassestamenti. L’Epifania, ad esempio, è tornata a essere un “giorno rosso” sul calendario solo successivamente, il 29 giugno invece mantiene lo status di festa patronale limitatamente al territorio comunale di Roma. Al nucleo si aggiunge anche il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: la legge del ’77 ne ha spostato la celebrazione alla prima domenica del mese, ma i contratti nazionali continuano in molti casi a garantirne il recupero o la compensazione economica. Un discorso a parte merita invece il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, che dal 2026 è stato reintrodotto come festività nazionale e non rientra più, pertanto, tra le festività soppresse.
La compensazione spetta a tutti? Questo è un altro errore che in tanti fanno quando si parla di ex festività: a differenza delle ferie, queste ultime non costituiscono un diritto automatico valido per qualsiasi lavoratore dipendente, dal momento che la loro attribuzione dipende esclusivamente dalle clausole del Ccnl applicato in azienda. A seconda del settore di riferimento, l’accordo collettivo può prevedere: un ammontare di ore di permesso usufruibili durante l’anno, giornate di riposo supplementari, un conguaglio economico in busta paga, oppure benefici che possono variare in base a regime orario, anzianità o comparto.
Un elemento fondamentale è la collocazione nel calendario: il diritto al permesso scatta soltanto se la ricorrenza cade in un giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio. Se la festività abolita coincide con il sabato o la domenica, chi lavora su settimana corta (lunedì-venerdì) potrebbe non maturare alcun recupero, a meno che non sia previsto diversamente dalle disposizioni contrattuali. Ciò considerato, quindi, nell’ultimo trimestre del 2026 rimane in calendario solo mercoledì 4 novembre: il trattamento per questa ex festività, come anticipato, dipenderà dalle condizioni previste dal Ccnl di riferimento.
Cosa accadrà nel 2027? Lo status di festività soppressa spetterà dunque a venerdì 19 marzo (San Giuseppe), giovedì 6 maggio (Ascensione), giovedì 27 maggio (Corpus Domini), martedì 29 giugno (Santi Pietro e Paolo, con l’eccezione del Comune di Roma) e giovedì 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con disciplina da verificare nel proprio Ccnl).
Quando scatta il pagamento? In genere in busta paga i permessi da ex festività appaiono sotto varie diciture (Ex festività, Pex, Permessi retribuiti o ROL/Ex festività). La differenza rispetto alle ferie è netta: se queste ultime sono garanzie costituzionali destinate al recupero psicofisico, le ex festività sono istituti d’origine contrattuale legati alla rimodulazione del calendario civile. I monte ore possono essere accreditati in un’unica soluzione all’inizio dell’anno oppure maturare progressivamente mese per mese. Il contatore delle ore spettanti, godute e residue, è sempre consultabile nel dettaglio della busta paga.
Cosa succede se i permessi non vengono usufruiti entro i termini stabiliti? Le opzioni variano secondo il contratto:
- Liquidazione in busta: le ore non godute vengono convertite in retribuzione lorda;
- Proroga del termine: la scadenza per fruire del riposo viene estesa nei mesi successivi;
- Decadenza: in rari casi, il mancato utilizzo comporta la perdita del bonus orario.
Nel Ccnl Commercio e Terziario, ad esempio, questi permessi si maturano in quote da 4 o 8 ore fino a un massimo di 32 ore annue, con specifiche finestre di fruizione e monetizzazione. Un controllo periodico al cedolino verso la fine dell’anno, o eventualmente una verifica con un consulente del lavoro, permette di programmare i riposi o di pianificare l’incasso del corrispettivo economico evitando di perdere il credito accumulato.
