1) Ipotesi vecchio Tfr. Secondo l’articolo 2122 del Codice Civile, in caso di
morte del lavoratore, il Tfr accantonato è corrisposto al coniuge, ai figli e,
se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado
e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate sopra,
le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
2) Ipotesi fondo pensione prima del pensionamento. In caso di decesso
dell’aderente prima del pensionamento, il capitale accumulato può essere
corrisposto, oltre che agli eredi, ad altri beneficiari designati dallo stesso,
siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la
posizione individuale resta acquisita al Fondo o devoluta a finalità sociali.
3) Ipotesi fondo pensione dopo il pensionamento. Ben diversa è la disciplina
applicata al decesso dell’aderente durante la fase di erogazione della pensione
complementare. L’iscritto al momento del pensionamento potrà scegliere tra
diverse tipologie di rendita che garantiranno prestazioni complementari tanto
più ridotte, tanto maggiore sarà il grado di tutela offerto ai familiari.
Infatti, solamente con la scelta di una rendita vitalizia reversibile
(descritta in tabella) l’aderente è in grado di garantire, nell’eventualità di
un suo decesso, la corresponsione della pensione complementare al beneficiario
da lui designato. In caso contrario, il montante non ancora erogato sottoforma
di rendita, rimarrà alla Compagnia di assicurazioni convenzionata con il fondo
pensione per l’erogazione delle rendite.
Un’ulteriore tutela è stata introdotta dal decreto legislativo, n. 252/2005,
consentendo ai Regolamenti e Statuti delle forme previdenziali integrative di
prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo, cioè
quello non ancora erogato come rendita all’aderente prima del decesso.
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(3. Continua. La quarta puntata sarà pubblicata lunedì 29 gennaio)
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