Per Mario Roggero arriva un altro stop. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l’assalto al suo negozio.
Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la posizione della Procura generale. Roggero, 72 anni, resta quindi detenuto nel carcere di Bollate, dove si era costituito dopo che la condanna era diventata definitiva e dove sta lavorando come contabile. L’istanza era stata presentata dall’avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere, ed era collegata alla richiesta di grazia. Per i giudici milanesi, però, il differimento dell’esecuzione della pena non può essere applicato nel caso di Roggero. Le ragioni indicate dal collegio sono due.
Nell’ordinanza viene richiamata infatti la “consolidata giurisprudenza” secondo cui il differimento della pena in presenza di una domanda di grazia può essere disposto soltanto quando “l’esecuzione della pena non sia ancora iniziata”. Una condizione che, secondo il Tribunale, nel caso del gioielliere non ricorre, dal momento che l’istanza è stata depositata quando Roggero si trovava già in carcere.
C’è poi un secondo elemento. Sulla stessa richiesta si era già pronunciata la magistratura di sorveglianza di Torino. In quel caso, sottolineano i giudici milanesi, l’istanza era stata presentata nel momento corretto, quando Roggero era ancora libero, ed era stata successivamente respinta. Quel provvedimento resta quindi sottoposto alle normali regole di impugnazione. La difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione.
Il collegio milanese entra inoltre nel merito delle osservazioni avanzate dalla difesa, sostenuta in aula dall’avvocato Marcolini e con una memoria depositata il 10 settembre. Secondo i giudici, il differimento legato alla domanda di grazia ha natura “eccezionale”, come dimostra anche il ristretto arco temporale entro cui può essere concesso: sei mesi. Proprio per la sua funzione, scrive il Tribunale, l’istituto deve quindi trovare applicazione soltanto nei confronti di chi si trova ancora in libertà. Una diversa interpretazione, osserva il collegio, rischierebbe di prestare la norma a utilizzi “impropri”. Per chi è già detenuto, ricordano infatti i giudici, l’ordinamento prevede altri strumenti che - quando ne ricorrono i presupposti - possono portare al differimento della pena oppure all’applicazione della detenzione domiciliare. Una possibilità che la difesa di Roggero ha a sua volta prospettato, ma in via subordinata rispetto alla richiesta principale di sospensione dell’esecuzione della pena.
La decisione dei giudici Bortolato e D’Elia, affiancati dagli esperti Bisconti e Morante, segue quella già assunta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, che il 14 settembre aveva respinto un’analoga richiesta. Contro il provvedimento torinese la difesa ha già annunciato ricorso in Cassazione. Nel frattempo, però, per Roggero non cambia nulla: la pena continua a essere eseguita e il gioielliere resta detenuto a Bollate.
Ricordiamo che proprio nel corso dell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Roggero aveva affidato ai giudici una riflessione sul proprio comportamento. “Ogni vita merita rispetto secondo la metafora che siamo tutte gocce in un oceano. Avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo”.
