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"Sotto il seno non è zona erogena". Si decide sull'archiviazione delle molestie

Arriva davanti al gip un caso di molestie sul luogo di lavoro: il pm aveva chiesto di archiviare perché i fatti non erano stati descritti con precisione e perché la querela sarebbe arrivata "tardi"

"Sotto il seno non è zona erogena". Si decide sull'archiviazione delle molestie
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Aveva fatto molto discutere, la richiesta della procura di Biella di archiviare un caso di molestie sul posto di lavoro per un 51enne nei confronti della collega perché non era chiaro se il "toccamento era avvenuto sul seno (zona erogena), ovvero immediatamente sotto". A dirimere la questione sarà il giudice Adriano Bollani, dopo l'udienza di domani in cui si confronteranno le parti: da una parte il pubblico ministero Dario Bernardeschi che aveva chiesto di scagionare il responsabile del reparto in cui lavorava la donna, malata di sclerosi multipla, da circa 13 anni, e dall'altro la legale di parte civile, l'avvocata Cristina Morrone che invece chiede che il caso venga sottoposto al vaglio del tribunale. Il pubblico ministero aveva denunciato anche che "rispetto a queste condotte la querela appare tardiva".

Querela "tardiva" e disturbo da stress post-traumatico

Si leggeva invece nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione: "Appare di estrema gravità apprendere che il Pubblico Ministero non ritenga dotata di rilevanza penale la condotta di un datore di lavoro che sfiora o tocca il fondoschiena di una propria dipendente". Rispetto alla tardività della querela, l'avvocata sottolinea che "è questione ormai consolidata quella secondo cui le vittime di violenza sessuale tendano a rimuovere l’evento traumatico dalle stesse subito. Come è noto infatti, il disturbo da stress post-traumatico (DPTS) è una condizione psicologica che si sviluppa dopo aver vissuto o assistito ad un evento traumatico".

Il reparto come "ambiente familiare"

La donna aveva denunciato il 51enne anche per maltrattamenti. Accusa che il pubblico ministero chiedeva di archiviare in quanto il "luogo di lavoro" non è un "ambiente familiare". Anche qui la legale della donna ha argomentato: "Il pubblico ministero sostiene dunque che, contando l’impresa presso cui lavorava la signora Benigni, circa quaranta dipendenti, non possa trattarsi di un contesto lavorativo para-familiare", ma va precisato che l'uomo "faceva capo ad un reparto di solo dieci persone e non quaranta. Pertanto, tale difesa nutre dei dubbi circa l’insussistenza del requisito della para familiarità".

La testimonianza del collega

Nella opposizione all'archiviazione compare la citazione anche una testimonianza di un collega che sostiene: "Ho avuto modo solo di assistere ad episodi di mobbing in quanto più volte ha costretto la donna a lavorare in piedi, nonostante sapesse della disabilità che aveva riprendendola in ogni occasione anche senza un fondato motivo”. Così la difesa: "A questo punto, anche qualora si propendesse per l’assenza del contesto para-familiare all’interno del reparto in cui la signora prestava attività lavorativa, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il “mobbing” assume rilevanza penale integrando sia il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. sia il delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p".

Le battute a sfondo sessuale

Nella querela la donna indica numerosi episodi di "atteggiamenti confidenziali", "battute inopportune", "riferimenti sessuali" e "richieste di prestazioni sessuali" come "me la dai?", "Mi pensi durante i fine settimana", "devi dirmi con chi esci".

Il più grave dopo il rientro in azienda nel post Covid quando l'uomo si sarebbe abbassato "i pantaloni" con la "scusa di mostrare il rigonfiamento della propria ernia inguinale" restando in "mutande". La parola domani al gip che deciderà se archiviare, oppure ordinare nuove indagini o l'imputazione coatta.

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