«L’ordinamento non prevede una soglia minima di durata e la violenza sessuale prescinde dal tempo di contatto». Inoltre «in materia di libertà sessuale il dissenso è presunto, mentre chi compie l’atto sessuale ha l’onere di accertarsi della sussistenza» del consenso. Così la Seconda sezione della corte d’Appello di Milano nel motivare la condanna dello scorso luglio a un anno e due mesi di reclusione per un ex sindacalista di Malpensa per avere baciato sul collo e palpeggiato nelle parti intime una allora hostess, che nel 2018 lo ha denunciato. È il caso dei «30 secondi», quelli che la donna avrebbe impiegato per opporsi all’atto sessuale non voluto.
L’uomo viene da due assoluzioni, in primo e secondo grado, e da un rinvio disposto dalla Cassazione su ricorso del sostituto pg Angelo Renna. Da qui il processo d’Appello bis e la condanna. La Corte, che definisce la parte offesa «più che attendibile», spiega il «ritardo di pochi secondi nella reazione» come sintomo di «disorientamento, del tutto compatibile con il trauma» di essere assalita «vilmente» alle spalle in una stanza durante un colloquio sindacale con un atto «fulmineo». Poi i giudici descrivono il fenomeno del freezing, comune a molte vittime di abusi. E aggiungono che «ben tre» donne, oltre alla parte offesa e in tempi diversi, «hanno riferito di aver subito comportamenti sessualizzati, inappropriati o francamente abusanti da parte dell’imputato». Non ci sono state denunce e il 49enne è incensurato, tuttavia due delle vittime hanno formalmente segnalato gli episodi in sede sindacale. Elementi che per la Corte forniscono un «inquietante quadro» sulle «abitudini comportamentali dell’imputato». R.M. risponde di violenza sessuale nella fattispecie della «minore entità».
La donna che lo ha denunciato, Barbara D’Astolto, che ora fa l’insegnante, dichiara: «Ci sono voluti otto lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato. Le donne italiane che denunciano non meritano il calvario che ho passato io». Il suo legale, l’avvocato Gionata Bonuccelli, parla di «sentenza spartiacque». E la cita: «Il compimento dell’atto repentino e insidioso dell’azione criminosa, a prescindere dalla reazione, integra di per sé l’elemento della violenza sessuale». Infine: «Sembra semplice, oggi. Peccato siano stati necessari tre giudizi di merito e uno di Cassazione, con oltre sei anni e mezzo di battaglie giudiziarie, per accertarlo».
