È un comunicato del tribunale a spiegare, prima che vengano depositate le motivazioni attese tra novanta giorni, la sentenza che ha visto l'assoluzione di tutti gli imputati per la prima inchiesta sull'urbanistica milanese, quella su Torre Milano in via Stresa. Una trentina di righe da cui emerge come i magistrati hanno valutato, in sostanza, la questione che ha terremotato Palazzo Marino, il mondo dei costruttori, e quello degli investitori, negli ultimi due anni. Spiega il presidente Fabio Roia nella nota inviata ai giornalisti, che l'edificio alto 80 metri di Via Stresa, è stato sì costruito con "titolo illegittimo" e "senza il necessario permesso di costruire".
Senza colpa né dolo
La realizzazione è avvenuta contro le "norme statali fondamentali" e senza il necessario "piano attuativo" in cui di solito si inseriscono le nuove costruzioni. Ma il nodo della questione è che il permesso ai costruttori (in questo caso Carlo e Stefano Rusconi) da parte dei dirigenti comunali, che hanno redatto una delibera dirigenziale ad hoc, è stato accordato senza "colpa" né "dolo", né dei funzionari né dei costruttori, poiché ciò è avvenuto prima che la giurisprudenza penale, amministrativa e anche le prounce della Consulta offrissero interpretazioni più stringenti sul concetto di ristrutturazione. E cioè che non si può usare una semplice "Scia" per realizzare un edificio ben più alto, e totalmente diverso nelle sue caratteristiche, rispetto alle costruzioni precedenti.
La prassi del comune
Il presidente ossrva poi che quella che era ormai diventata una "prassi consolidata del comune di Milano, di fornire appunto la Scia per interventi così impegnativi dal punto di vista urbanistico, discendeva dall'applicazione della Legge Regionale, del Pgt e del Regolamento Edilizio, avvallata dall'Avvocatura Comunale fino dal 2002, ratificata fino al 2023 con la circolare n. 1 del Comune e sostenuta dalla pacifica giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Cds.
Conclude quindi Roia che l'asseveratore del progetto, l'architetto Giovanni Maria Beretta, "deve essere altresì assolto dall'imputazione di falsa attestazione della conformità del progetto ai requisiti del Pgt e della legge per mancanza di dolo, in quanto nella sua relazione ha attestato ciò che riteneva corretto e non sapeva essere "falso" secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, impostasi dopo oltre 7 anni dalla sua relazione".