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Durata minima: 5 anni

Roma. Lo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (Sebc) dice, all’articolo 14.1, che «ciascun Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e il presente statuto». All’articolo 14.2, richiamato nella lettera della Bce al Parlamento, recita: «Gli statuti della banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore nazionale non sia inferiore a 5 anni. Un governatore può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l’espletamento delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia (europea, ndr) dal governatore interessato o dal consiglio direttivo (della Bce, ndr), per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione del medesimo.

Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

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