Economia

Avete fatto un bonifico ai figli? Che cosa c'è da sapere sul Fisco

Non scatta alcuna imposta quando il valore donato non supera il limite di un milione di euro se si tratta di donazione tra coniugi o parenti in linea retta; di 100mila euro se si tratta di donazione tra fratelli e sorelle; di 1,5 milioni di euro se si tratta di donazione a favore di persona portatrice di handicap grave

Avete fatto un bonifico ai figli? Che cosa c'è da sapere sul Fisco

Capita molto spesso che in famiglia, magari tra un genitore e un figlio o tra un nonno e un nipote, avvenga una donazione di una somma di denaro attraverso un bonifico bancario. Per questi “omaggi”, effettuati senza alcuna formalità, si devono pagare le tasse oppure no? Il comune denominatore è che si tratta di atti che non vengono messi per iscritto ed è necessario fare chiarezza sui casi in cui si deve pagare l’imposta e su quelli per i quali non si deve pagare nulla. La prima cosa da evidenziare, come riporta il Sole 24 Ore, è che non scatta alcuna tassazione quando il valore donato non supera il limite della franchigia esente da imposizione, vale a dire il valore di un milione di euro, se si tratta di donazioni tra coniugi o parenti in linea retta; di 100mila euro, se si tratta di donazioni tra fratelli e sorelle; di 1,5 milioni di euro, se si tratta di donazioni a favore di persona portatrice di handicap grave.

La tassazione, in base al testo unico dell’imposta di successione e donazione, non viene applicata, in ogni caso, alle donazioni di basso valore, quelle di importo sia oggettivamente che soggettivamente irrilevante. Non è tassabile, ad esempio, un piccolo bonifico. Stessa cosa per le spese di mantenimento e di educazione, quelle per malattia, nonché alle spese "ordinarie" per abbigliamento o per nozze (a meno che non superino notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del donante). Ancora, l’esenzione riguarda la liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi e la liberalità che si effettua pagando il prezzo dovuto dal donatario, quando si tratta di un prezzo relativo a un contratto soggetto a imposta di registro proporzionale o a imposta sul valore aggiunto. Si tratta del classico caso dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio.

Quindi, riassumendo, il fisco non tassa i bonifici ai figli e ai nipoti su casa, istruzione, nozze e spese ordinarie. La legge, inoltre, esclude l'applicazione del prelievo anche per le liberalità di modico valore o d'uso, indipendentemente dalla parentela. Entrando nello specifico, a proposito delle aliquote e delle franchigie applicabili per il calcolo del tributo dovuto va chiarito che l’imposta sulle donazioni, nata con l’attuale configurazione nel 1990, era stata abolita nel 2001, ma è stata reintrodotta cinque anni dopo e ciò ha fatto “rivivere” una norma che consente di far “emergere” la donazione indiretta in modo da sottoporla volontariamente a tassazione, fruendo di speciali aliquote e di una particolare soglia di esenzione.

Nella disciplina delle donazioni indirette tutt’oggi si fa riferimento alla franchigia di 350milioni di lire e a un'aliquota marginale del 7%, quando invece la franchigia attualmente in vigore è di un milione di euro e l'aliquota marginale è dell'8 per cento. A ciò si è aggiunta l'idea che, se mai l'imposta di donazione fosse da applicare alle donazioni indirette, sarebbe stata da limitare a quelle risultanti da un atto scritto.

Infatti, l'imposta di donazione è strutturata in modo identico all'imposta di registro, la quale solo eccezionalmente riguarda gli atti diversi da quelli formati per iscritto.

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