Attenzione alla mossa decisiva per il mutuo sul 730

Non tutte le tipologie di mutuo consentono di accedere al beneficio della detrazione fiscale previsto per gli interessi passivi

Attenzione alla mossa decisiva per il mutuo sul 730

Modello 730 per l'anno 2020, ecco quello che c'è da sapere circa la detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo, una voce già presente nella precompilata disponibile dallo scorso 10 maggio ma su cui è bene fare delle puntualizzazioni. Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, anche se vi sono dei casi specifici di cui tenere conto e che variano a seconda della tipologia e della finalità del mutuo stesso.

Interessi detraibili

Come spiegato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2021 dall'Agenzia delle entrate, infatti, la detrazione fiscale degli interessi passivi è prevista per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per i mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di altri immobili, per i mutui, anche non ipotecari, contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro o ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale, per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale ed infine per i prestiti/mutui agrari di ogni tipologia.

Interessi non detraibili

Risultano esclusi dai benefici della detrazione fiscale, invece, i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione, come ad esempio per la ristrutturazione o la manutenzione, e per i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio una seconda casa). Non risultano inclusi in questa limitazione i mutui accesi nel 1997 con lo scopo di ristrutturare degli immobili e quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione/ristrutturazione di un edificio da adibire ad abitazione principale.

Mutuo prima casa

La detrazione per i mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale ammonta al 19% con riferimento agli interessi passivi dovuti, calcolati fino alla soglia limite di 4mila euro annuali (con uno sgravio fiscale massimo, pertanto, di 760 euro). Il beneficio spetta all'acquirente/intestatario del contratto anche nei casi in cui si faccia riferimento alla prima casa di un suo familiare, ovvero coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4mila euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se così fosse, per l'immobile, non considerabile più come prima casa, la detrazione spetterebbe su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Mutuo seconda casa

Per quanto riguarda gli interessi su mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili, stipulati prima del 1993, è prevista una detrazione non superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992, invece, la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio se l’immobile viene concesso in locazione).

Ristrutturazione/costruzione prima casa

Come spiegato nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate, la detrazione degli interessi passivi per manutenzione, restauro e ristrutturazione di una prima casa riguarda i mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997: il beneficio spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro.

Per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

Mutui agrari

La detrazione, per un importo complessivo non superiore alla somma del

reddito domenicale e agrario dichiarati, è prevista anche per mutui/prestiti agrari di ogni genere: si può beneficiare di un rimborso del 19% della spesa sostenuta su interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione.

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