Economia

Patenti e fogli rosa, ecco le nuove scadenze della motorizzazione

Le ha rese note la motorizzazione con la circolare 22208 del 13 agosto: che cosa cambia adesso

Patenti e fogli rosa, ecco le nuove scadenze della motorizzazione

Slittano di nuovo le scadenze per il rinnovo di patenti e fogli rosa che avevano già subito delle prorogne negli scorsi mesi a causa del lockdown e delle misure di contenimento del Covid-19. Lo scorso 13 agosto, con la circolare 22208, la Motorizzazione civile ha reso noto il nuovo calendario eliminando tutti i dubbi a riguardo.

Si parte dalle patenti in scadenza dopo il 31 gennaio che resteranno valide per 7 mesi o fine al 31 dicembre 2020, a seconda di dove si guida e tenendo conto che per "condurre al di fuori dei confini nazionali, occorre tener conto della disposizione (...) del regolamento UE 2020/68".

Per coloro i quali, invece, abbiano la patente scaduta prima del 31 gennaio non vi è autorizzazione a guidare prima di esseri sottoposti con esito favorevole alla visita medica per il rinnovo.

Per quanto riguarda il foglio rosa, invece, la situazione è un po’ più articolata. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalla data in cui si presenta la richiesta di sostenere l'esame di guida si hanno 6 mesi per superarlo e sono ammessi al massimo due tentativi, come previsto dall'art. 122 del Codice della strada. Con lo slittamento delle scadenze, se questi sei mesi erano o sono in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, invece, sarà possibile sostenere l'esame entro il 13 gennaio 2021, che rappresenta la validità ultima anche del foglio rosa nel caso in cui la scadenza sia compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre dell'anno in corso. Qualora si sia superato l'esame di teoria ma non quello di pratica, normalmente si hanno due mesi per richiedere che venga riconosciuta la validità della prova scritta, ma con il nuovo calendario non si tiene conto del periodo compreso fra il 31 gennaio e il 28 ottobre e dunque lo slittamento della data sarà prorogato di 2 ulteriori mesi.

Relativamente ai permessi provvisori di guida (cioè quando un patentato per motivi di salute chiede una visita di conferma della validità della patente alla commissione medica locale) per i certificati in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 la validità sarà prorogata di 90 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in virtù del dilatamento dei tempi per l'espletamento delle pratiche dinnanzi alla commissione medica.

Stessa data per i certificati medici legati all'ottenimento della patente, che resteranno validi anche 90 giorni successivi al 15 ottobre prossimo. Per quanto riguarda le pratiche di revisione della patente, invece, la circolare del 13 agosto scorso resta la sospensione per chi avrebbe dovuto rifare le prove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio scorso. Infine le autorizzazione a guidare i mezzi pesanti e le dichiarazioni mediche correlate.

Le cosiddette carte di qualificazione del conducente (Cqc) rilasciate da un altro Paese Ue con scadenza fra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 saranno prorogate di 7 mesi. Per quelle rilasciate in Italia la scadenza è fissata al 29 ottobre 2020 se il periodo di scadenza era compreso tra il primo febbraio e il 20 marzo. Le Cqc con scadenza fra il 30 marzo e il 31 agosto 2020 la proroga sarà di 7 mesi sia nella Ue sia sul territorio nazionale. Sospesi, invece, i termini per sottoporsi agli esami di revisione della Cqc fissati tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 mentre, per il cosiddetto "esame di ripristino" non si terrà conto nel conteggio del periodo fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020.

I certificati di abilitazione professionale (Cap) in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno validi per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda i certificati medici, per i guidatori over 65 che guidano autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, nel caso in cui abbiano gli attesta scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono previsti i 90 giorni dopo il termine dello stato di emergenza, così come per i conducenti che hanno compiuto 60 anni che guidano autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati.

Commenti