Come anticipato dall'Inps con la circolare numero 38, pubblicata l’8 marzo, a partire dal 2 aprile entrerà nel vivo la cosiddetta Quota 102: potranno andare in pensione anticipata tutti quei contribuenti che abbiano raggiunto, entro il 31 dicembre 2022, i 64 anni di età con almeno 38 anni di contributi versati.
Le date
Il 2 aprile è quindi il giorno in cui entrerà concretamente in vigore il nuovo sistema pensionistico previsto nella legge di Bilancio 2022. Ciò nonostante, la possibilità di accedervi in tale data non sarà concessa a tutti i cittadini italiani: potranno usufruire fin da subito dei benefici previsti da Quota 102 solo i lavoratori del settore privato e gli autonomi che risultano iscritti alla Gestione esclusiva dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria). Proprio all'interno della sopra menzionata circolare 38 vengono infatti chiarite le differenze di trattamento pensionistico sussistenti a seconda del tipo di lavoro svolto dal diretto interessato (se autonomo, di tipo privato o pubblico) e del tipo di Gestione previdenziale.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, la data di riferimento è quella del prossimo 2 aprile, ma solo nel caso in cui, come anticipato, si parli di Gestione esclusiva dell'Ago. Nel caso in cui si tratti di una Gestione differente, invece, il trattamento pensionistico potrà essere liquidato solo a partire dalla data del 1 ° maggio 2022.
I lavoratori del settore pubblico che abbiano maturato i requisiti previsti per Quota 102, invece, dovranno attendere fino al prossimo 2 luglio. Anche tale data, comunque, riguarda esclusivamente coloro che risultano iscritti alla Gestione esclusiva Ago. Per tutti i contribuenti iscritti ad altre Gestioni sarà necessario aspettare almeno fino al 1° agosto.
Assegno di invalidità
All'interno della circolare 38, l'Inps ha chiaramente specificato che l'assegno ordinario di invalidità "non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019".
Ciò significa che coloro i quali abbiano"maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, poi modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n.
234/2021" i requisiti previsti per Quota 102 prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono richiedere di accedere alla pensione anticipata anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14 solo nel caso in cui al contempo cessi "la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità per mancata conferma oppure a seguito di revisione causa motivi sanitari ".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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