Occhio alla pensione e al conto corrente: quando scatta il "blocco"

La situazione diventa più complessa nel caso in cui pensione o indennità Naspi vadano a confluire all'interno di un deposito

Occhio alla pensione e al conto corrente: quando scatta il "blocco"

Cosa può accadere nel caso in cui si verifichi il pignoramento di un conto corrente? Si tratta, ovviamente, di una situazione particolarmente complessa da gestire, specie nel caso in cui sul deposito pignorato vengano accreditate la pensione o l'indennità mensile di disoccupazione Naspi.

Il primo pensiero, in sifatte circostanze, va al timore che il conto corrente possa essere bloccato fino al giorno previsto per l'udienza, lasciando così il diretto interessato senza alcuna entrata. Bisogna innanzitutto tenere presente il fatto che la situazione che si viene a delineare cambia a seconda della tipologia del debito che ha causato suddetto pignoramento. Assodato questo elemento, anche nel caso in cui le somme percepite a titolo di pensione o indennità di disoccupazione Naspi vengano pignorate, al diretto interessato va comunque garantita un'entrata per condurre un'esistenza dignitosa (il cosiddetto "minimo vitale").

Tale entrata risulterà pari all'assegno sociale, aumentato della metà. Nel 2021 l'assegno sociale è di 460,28 euro, ragion per cui il minimo vitale viene a corrispondere a 690,42 euro: ciò significa che a risultare pignorabile per i creditori è esclusivamente la parte eccedente i 690,42 euro. Nel caso in cui, ad esempio, l'assegno pensionistico sia pari a 1000 euro, potranno essere pignorati al massimo 309,58 euro.

Tutto si complica nei casi in cui la pensione o l'indennità mensile di disoccupazione Naspi vadano a confluire all'interno di un conto corrente. Come previsto dall'articolo 545 comma 8 del codice di procedura civile, "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento". Nel caso in cui, invece, l'accredito abbia luogo alla data del pignoramento o successivamente, tali somme possono essere pignorate nei limiti di 1/5.

Come spiegato da consumatore.

com, il conto corrente resta bloccato per legge e nè banca nè Poste possono consentire alcuna operazione su di esso, almeno fino al momento in cui il giudice non stabilirà, tramite ordinanza di assegnazione, l'effettivo importo pignorabile dai creditori.

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