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Energia elettrica, dal primo luglio mercato libero per le famiglie

Dal primo luglio libera concorrenza nel mercato elettrico per le famiglie: ognuno potrà scegliere da che operatore fornirsi. Il decreto approvato dal cdm tutela i consumatori con tariffe protette nel primo periodo

Energia elettrica, dal primo luglio 
mercato libero per le famiglie

Roma - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla liberalizzazione dal primo luglio del mercato elettrico alle famiglie. Lo ha confermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enrico Letta al termine della riunione di oggi. "È un atto molto importante. È in discussione al Senato un testo in materia di applicazione del diritto comunitario, il primo luglio scatta il termine che rende possibile a ogni cittadino la scelta libera del fornitore elettricio. Le norme non sono ancora pronte, avremmo rischiato un periodo di vacatio, il governo ha quindi sussunto una parte piccola che riguarda il testo di Bersani al Senato e ha approvato il decreto legge, che consente a ogni cittadino di scegliere il suo fornitore di energia elettrica", ha detto Letta. Il decreto tutela i consumatori da aumenti ingiustificati nella prima fase di liberalizzazione. Ieri l’Autorità per l’energia ha approvato la cosiddetta "tariffa di transizione".

Cosa prevede Il decreto legge adotta le prime misure in vista del completo recepimento della direttiva comunitaria 2003 in base alla quale gli stati membri devono liberalizzare il mercato a partire dal 1 luglio. E interviene con misure di tutela per fare sì che chi, dal 1 luglio, volesse cambiare fornitore, non corra rischi di aumenti dei prezzi e chi volesse mantenere il vecchio fornitore possa contare sulle garanzie attuali fino a che il processo di liberalizzazione non sarà compiutamente realizzato.

Cosa cambia per i clienti Il provvedimento, in un regime di tutela, lascia all’Autorità per l’Energia il compito di indicare condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento delle forniture di elettricità e gas. In questo modo, il cliente domestico che decidesse da subito di cambiare fornitore non incorrerà in aumenti rispetto al regime attuale. Chi invece, cliente domestico o piccola media impresa (sotto i 50 dipendenti e fatturato inferiore a 10 mln), non optasse per un nuovo fornitore, continuerà a beneficiare delle attuali condizioni di servizio derivanti dall’approvvigionamento tramite l’acquirente unico. Per tutti gli altri clienti non domestici (cioè le imprese con oltre 50 dipendenti) che non scelgano un nuovo fornitore di elettricità e per chi transitoriamente rimanesse senza fornitore scatterà il servizio di salvaguardia che tutelerà la continuità della fornitura. Temporaneamente il servizio sarà garantito dalle imprese che già lo svolgono, ma il ministero dello Sviluppo economico intende individuare i fornitori attraverso procedure concorsuali e entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, su proposta dell’Authority, detterà disposizioni sul servizio di salvaguardia che sarà assicurato attraverso un sistema di gare pubbliche per aree territoriali.

Cosa cambia per le imprese Per le imprese scatta l’obbligo di separazione societaria tra attività di vendita e attività di distribuzione di energia, a garanzia della concorrenza. Il testo stabilisce che le imprese di distribuzione con almeno 100mila clienti finali che svolgono in maniera integrata anche attività di vendita debbano costituire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto uno o più spa a cui trasferire "i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla vendita". Questo per impedire che le società di distribuzione trasferiscano a una società di vendita, che fa capo a loro, il proprio portafoglio clienti, intralciando la concorrenza. All’Autorità per l’energia spetta inoltre il compito di adottare disposizioni per la separazione funzionale tra le attività di gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale e il resto delle attività, nell’ottica di rafforzare una gestione indipendente delle infrastrutture.

Sempre l’Autorità definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica (che attualmente possiedono i dati di misura dei propri clienti) garantiscono l’accesso ai dati sulla misura relativi ai consumi dei clienti, necessari per la formulazione delle offerte commerciali e per la gestione dei contratti di fornitura. Infine i fornitori sono obbligati a informare i proprio clienti sul mix di fonti energetiche utilizzato per la produzione di energia e a fornire informazioni sull’impatto ambientale.

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