«Gli eredi del conduttore, i quali, dopo la sua morte, continuino ad occupare, senza titolo, limmobile locato al loro dante causa, nonostante lintervenuta convalida della licenza per finita locazione a questultimo intimata, sono tenuti al pagamento, dal momento di detto decesso, dellindennità di occupazione ai sensi dellarticolo 1.591 del Codice civile, e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dellobbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino alleffettivo rilascio dellimmobile, deve essere effettuata in base allarticolo 1 bis del d.l. 31 dicembre 1988, n. 551 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto». È il principio che la Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11.373/10, inedita.
Sempre in materia di locazione ed eredità, unaltra importante sentenza, della Cassazione. «In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo (ha detto la Suprema Corte nella sentenza n. 13.
*Presidente Confedilizia
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