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Giustizia, la riforma di Mastella inventa i condannati «in prova»

Giustizia, la riforma di Mastella inventa i condannati «in prova»

Roma - Mentre la legge di riforma giudiziaria si appresta a varcare l’aula del Senato tra le polemiche dei magistrati dell’Anm e la preoccupazione, condivisa dal Csm, che la Camera Alta non ce la faccia ad approvarla entro il 31 luglio dando così il via alla legge Castelli («metteremo la fiducia se necessario» - promette Lanfranco Tenaglia della Margherita), il governo vara anche la legge sul processo penale e il ministro Mastella annuncia le grandi novità inserite «anche con i suggerimenti dell’amico Tonino Di Pietro». Soddisfatta in parte il ministro Emma Bonino, che chiede però «una riforma organica della giustizia», e polemici nell’opposizione Giulia Bongiorno e Alfredo Mantovano di An che sostengono che con questa nuova legge si passa «dal sistema ambrosiano a quello sannita». Secondo i due deputati, infatti, vengono compressi gravemente i diritti della difesa senza raggiungere «l’obiettivo della riduzione dei tempi del processo». Obiettivo posto invece al primo punto dal ministro Mastella, che ha sottolineato come la nuova legge proponga proprio una serie di misure mirate innanzitutto «ad accelerare il processo penale».
La novità più grossa è la sospensione del procedimento penale con la cosidetta «messa in mora dell’imputato». Si tratta della possibilità data all’imputato per reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore ai tre anni (escluso il falso in bilancio), di presentare «uno specifico programma contenente i propri impegni per elidere le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa».
Se il giudice riterrà il programma congruo, potrà sospendere il procedimento e, in caso di esito positivo della prova, durata massima di due anni, il giudice dovrà considerare estinto il reato.

Ex Cirielli

È uno degli aspetti più rilevanti del ddl. Non ci sarà il doppio binaro per la recidiva. Nessuna distinzione tra soggetti con precedenti penali e incensurati in base alla quale i primi, oltre che a pene più elevate, erano soggetti a tempi di prescrizione più lunghi e a un trattamento penitenziario più severo. L’istituto della prescrizione del reato viene totalmente ridisegnato: il tempo per la cancellazione di un reato sarà commisurato alla pena massima aumentata della metà.

Processo in contumacia Sparisce l’istituto della contumacia. Lo svolgimento del processo, di massima, è consentito solo nel caso in cui l’imputato ne abbia effettiva conoscenza, al contrario sarà disposta la sospensione. Dipende comunque dalla gravità del reato.

Udienza di programma

Il giudice dovrà programmare le attività processuali sin dalla prima udienza. Così potrà giungere alla decisione in tempi ragionevoli: due anni e mezzo per il primo grado; un anno e mezzo per l’appello e un anno per il giudizio di legittimità, salvo che per i processi particolarmente complessi.

Competenza territoriale

Tutte le questioni di competenza territoriale o per materia devono essere sollevate nell’udienza preliminare. Contro la decisione del giudice è prevista la possibilità di un immediato ricorso per Cassazione, che non sospende il processo. La decisione della Cassazione non è assoggettabile ad ulteriori impugnazioni.

Riti alternativi

La nuova legge prevede inoltre un allungamento dei termini per la proposizione del rito immediato (6 mesi) e del direttissimo (30 giorni), nonché agevolazioni nel ricorrere al decreto penale di condanna. Il rito abbreviato per i procedimenti di corte d’assise si svolgerà dinanzi a quest’ultima e non dinanzi al Gip. Viene definito inoltre che la notifica ai difensori e le comunicazioni tra uffici giudiziari possono avvenire anche per posta elettronica certificata.

Inoltre tutte le questioni di competenza dovranno essere eccepite durante l’udienza preliminare e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento.

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