Economia

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A volte alcune norme, ancorché pienamente in vigore, vengono costantemente disapplicate. In materia condominiale ciò accade, in particolare, per le disposizioni di cui agli artt. 1129 (IV comma)e 1138 (III comma), codice civile. Che cosa prevedono queste norme? Prevedono che la nomina e la cessazione, per qualunque causa, dell’amministratore dal suo incarico siano annotate in un «apposito registro» su cui sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall’assemblea. Sono dunque norme poste a garanzia sia dei singoli condòmini sia dei terzi: perché allora di esse non si tiene conto? La ragione sta nel fatto che l’art. 71 disp. att. codice civile prevede che il registro sia tenuto presso «l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati», associazione per la quale è venuto meno il riconoscimento giuridico. Ciò ha fatto sì che, nella generalità dei casi, di questo registro si perdessero le tracce. Sbagliando, però. Perché le norme in questione non sono mai state formalmente abrogate, né il loro valore precettivo può ritenersi esaurito a seguito della cessazione del predetto sistema corporativo. L’obbligo, dunque, per gli amministratori di dotarsi del registro in parola (o di conservarlo, se già esistente) permane: su di esso deve essere trascritto il vigente regolamento condominiale (se possibile, nella sua versione storica e cioè riportante le delibere eventuali di modifica intervenute sull’originario testo) e, comunque, le delibere che venissero via via adottate per la modifica dello stesso. Nello stesso registro deve anche essere annotato il nome dell’amministratore condominiale in carica (con gli estremi della delibera di nomina). Anche in questo caso, in quanto possibile, sarà opportuna la ricostruzione storica della serie degli amministratori succedutisi nel tempo, con indicazione del periodo per il quale gli stessi sono rimasti in carica.

L’obbligatorietà della tenuta del registro in questione, a seguito di accertamenti e di contenziosi verificatisi è stata segnalata da Confedilizia con una circolare a tutti gli iscritti al Registro nazionale amministratori dell’Organizzazione.
* presidente Confedilizia

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