I giuristi: norme difficili da applicare

da Roma

«Tecnicamente risibile». Senza giri di parole Carlo Granelli, ordinario di Istituzioni di diritto privato all’Università di Pavia, liquida le ricadute sui rapporti economici del ddl sui Dico.
Le ambiguità non sono poche. A partire dall’articolo 9 che istituisce un surplus di diritti per il convivente: se ha svolto attività continuativa nell’impresa di cui è titolare l’altro convivente «può chiedere, salvo che l’attività si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito». Sembrerebbe una mera riproposizione dell’articolo 230-bis del codice civile ma non è così. «L’impresa familiare riguarda i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo - ricorda Granelli - e qui ci troviamo di fronte a una disciplina diversa. Anche se la segretaria di un avvocato non parteciperà agli utili».
L’articolo 10 rimanda al riordino della previdenza il diritto del convivente alla pensione di reversibilità. «Se ci sarà un’altra legge - osserva Granelli - che bisogno ha il legislatore di citare questo caso?». Per Massimo Confortini, docente di Diritto civile alla Luiss, «è auspicabile che un coordinamento con la legge sul divorzio perché potrebbe accadere che concorrano le posizioni del coniuge divorziato e del convivente».
L’articolo 11, infine, stabilisce la successione legittima per le convivenze oltre i 9 anni. Si tratta di successione per legge (ovvero nei casi ove non ci sia testamento). Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se concorre con un figlio e a un quarto se i figli sono più di uno. «È un diritto minorato rispetto a quello del coniuge», sottolinea Granelli. Alla moglie (o al marito) superstite in simili casi spetterebbe la metà o un terzo. «Un eguale trattamento di convivente e coniuge - aggiunge Confortini - avrebbe determinato una violazione del principio di uguaglianza creando problemi di legittimità costituzionale». E non basta: il comma 3 afferma che al convivente spettano due terzi dell’eredità in mancanza di ascendenti, fratelli o sorelle e l’intero ammontare se mancano parenti entro il secondo grado che altri non sono che fratelli e sorelle. «Un’espressione che crea norme antinomiche», rileva Confortini.
Ma c’è di più: il comma 4 attribuisce al convivente il diritto d’abitazione e d’uso dei mobili nella casa di convivenza «scalandoli» dall’eredità spettante.

«Sarebbe da chiarire - dichiara Confortini - cosa accade nell’ipotesi in cui il valore del diritto sia superiore al valore della quota o nell’ipotesi in cui il convivente sia stato pretermesso (tralasciato; ndr) con il testamento». Insomma, conclude il notaio Claudio Togna, «è una forma di tutela minore non in corrispondenza biunivoca col matrimonio» e che, soprattutto, non estromette il coniuge divorziato.

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