Contributo azienda
Oltre alla destinazione del proprio Tfr, al fondo pensione c’è la possibilità
di contribuire con un versamento su base volontaria e con un contributo a carico
del datore di lavoro. Il contributo che il datore di lavoro versa nei fondi
pensione, qualora anche il lavoratore, oltre al Tfr versi il proprio
contributo, è stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro e varia di
molto a seconda della categoria di appartenenza. È un vantaggio non da poco,
considerando che il contratto collettivo istitutivo di un fondo pensione
«contrattuale» può prevedere un contributo datoriale di importo medio pari a
circa l’1,2% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del Tfr (si veda a questo proposito la
tabella completa). Ma attenzione, se i lavoratori ai quali il contratto
si applica, decidono di aderire a una forma pensionistica individuale anziché
al fondo contrattuale (ad esempio perché attratti da potenziali performance
finanziarie più interessanti o perché la forma individuale offre particolari
garanzie assicurative accessorie) non possono pretendere che il datore di
lavoro versi al fondo la contribuzione prevista.
Ancora deduzioni
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e anche
quelli versati dal datore di lavoro ai fondi pensione (vedi paragrafo che
precede) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57
euro. Ad esempio, un lavoratore che versa a un fondo pensione contributi annui
pari a 3.000 euro, e che abbia un’aliquota marginale imponibile del proprio
reddito pari al 27%, godrà di un risparmio fiscale annuo di 810 euro. Il che
vuol dire che contribuirà al proprio conto previdenziale con 3.000 euro ma che
gli saranno costati, grazie al risparmio fiscale, 2.190 euro.
Vicini alla pensione
Le prestazioni dei fondi pensione potranno arrivare, ovviamente, solo quando
saranno raggiunti dal lavoratore i requisiti per il pensionamento ordinario.
Inoltre l’aderente deve aver partecipato a forme pensionistiche complementari
per almeno cinque anni. Per chi non si trovasse in questa condizione vi è la
facoltà di proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno.
Ciò consente a un lavoratore prossimo alla pensione di aderire a un fondo
pensione, dedurre il contributo versato annualmente nel limite massimo di
5.164,57 euro all’anno e uscire richiedendo la liquidazione dell’intero
montante accumulato, con una imposizione fiscale estremamente favorevole del
15%.
Infatti, di norma, l’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della
prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della
posizione individuale maturata e la parte restante erogata sotto forma di
rendita. Ma, in questo caso, verrebbe infatti sfruttata la facoltà concessa
dalla normativa vigente di riscuotere l’intero montante accumulato in capitale
nel caso in cui l’importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia
immediata annua senza reversibilità (cioè che non prevede il pagamento della
rata di rendita ai beneficiari designati in caso di decesso) a favore
dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale (vincolo rispettato per
l’aderente che contribuisce per pochi anni, ad esempio versando 5.164,57 per 5
anni).
(2 - Continua. La terza
puntata sarà pubblicata lunedì 22 gennaio)
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