Proprio in questi giorni circa 12 milioni di lavoratori dipendenti hanno ricevuto o riceveranno l’informativa da parte del proprio datore di lavoro in base alla quale dovranno decidere la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (Tfr) che va maturando. Entro il 30 giugno prossimo, o entro sei mesi dalla data di assunzione, se posteriore al 1° gennaio 2007, i dipendenti del settore privato (a breve potrebbe riguardare anche quello pubblico) dovranno valutare attentamente la convenienza a mantenere l’attuale regime del Tfr, come fino a oggi concepito, o destinare gli accantonamenti che matureranno a una forma di previdenza complementare. Occorre fare una prima distinzione fondamentale, a seconda della data di ingresso nel mondo lavorativo.
Giovani lavoratori
Si tratta di coloro la cui prima occupazione è avvenuta nel 1996 o che a fine 1995 non avevano accumulato 18 anni di contributi. La destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare dovrà essere senza dubbio una scelta forzata per tutti i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, cioè dopo l’entrata in vigore della «riforma Dini» che ha introdotto la metodologia di calcolo contributivo delle pensioni. L’importo della pensione viene infatti determinato moltiplicando il montante contributivo individuale (l’ammontare di tutti i versamenti previdenziali fatti nel corso della vita lavorativa, rivalutati anno per anno in base alle variazioni quinquennali del Pil) per il coefficiente di trasformazione in rendita fissato per legge. Un sistema di calcolo che porta a un importo della pensione meno vantaggioso rispetto a quello previsto prima della riforma. Tali coefficienti, come previsto dalla legge Dini, dovrebbero essere aggiornati con cadenza decennale al fine di adeguare l’importo della pensione all’aumento della longevità della popolazione italiana, anche se la scadenza del 2005 è stata fino ad ora disattesa. L’inevitabile abbassamento dei coefficienti di conversione in rendita, conseguente al crescente aumento dell’età media, comporterà una riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico pubblico, con conseguente innalzamento della scopertura previdenziale rispetto all’ultimo reddito percepito. Si possono così immaginare rendite pari al 50-60 per cento dell’ultima retribuzione, che necessitano dunque di un trattamento integrativo per salvaguardare il proprio potere di acquisto.
Un bel taglio alle pensioni di base per chi andrà in quiescenza con il regime contributivo. Anche per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 comunque avevano dei contributi pagati ci sarà un taglio. A loro si applicherà infatti un sistema misto: per gli anni fino al 31 dicembre 1995 viene utilizzato il sistema retributivo, mentre per gli anni a partire dal 1° gennaio 1996 si farà riferimento al più penalizzante sistema.
Vecchi lavoratori
Si tratta di coloro che al 1° gennaio 1996, data di entrata in vigore della riforma Dini, avevano già maturato 18 anni di contributi. Per loro resta il metodo di calcolo retributivo della pensione pubblica. In base a tale sistema di calcolo, l’importo della pensione è strettamente legato a due fattori: lo stipendio degli ultimi anni e l’anzianità retributiva. Questo significa che il livello della pensione sarà una percentuale della retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro. Questa percentuale è tanto più alta quanti più anni il soggetto aveva lavorato e contribuito. Ogni anno di lavoro farà crescere questa percentuale del 2% circa. Andando in pensione dopo 40 anni di lavoro si raggiunge una pensione di circa il 75% della propria ultima retribuzione, indipendentemente dall’età. Si percepisce come, con un tasso di sostituzione medio pari a circa il 70-80% dell’ultima retribuzione, non risulti necessario il ricorso a un fondo pensione integrativo. Quindi per questi lavoratori parrebbe convenire la scelta di mantenere l’attuale istituto del Tfr. Ma è effettivamente così? Il risparmio previdenziale è considerato dal Legislatore meritevole di un trattamento fiscale più favorevole e incentivante rispetto al classico istituto del Tfr, ricoprendo per sua natura un ruolo chiave nella definizione del livello del tenore di vita nella fase del pensionamento.
Tfr, quanto è tassato
Al Tfr accumulato presso il datore di lavoro (o presso l’Inps per le aziende con almeno 50 dipendenti) è applicata una tassazione determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni d’imposta in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In linea generale, è tassato con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore, cioè con un minimo attuale del 23% crescente in funzione del proprio reddito. L’imposta dovuta viene calcolata provvisoriamente dal datore di lavoro sugli importi accantonati ogni anno a titolo di Tfr, aumentati degli eventuali acconti e anticipazioni già erogate al dipendente e al netto delle rivalutazioni assoggettate a imposta sostitutiva. La liquidazione definitiva dell’imposta viene effettuata dagli Uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione dei redditi del dipendente nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr. Tradotto l’aliquota minima marginale del 23% in molti casi raggiunge anche livelli medi del 28-33%, in relazione all’ammontare del Tfr accumulato presso l’azienda e del livello del reddito percepito nei cinque anni precedenti la liquidazione della prestazione, utilizzato come base per determinare eventuali conguagli fiscali.
I vantaggi del Fondo
Le prestazioni pensionistiche (che possono essere erogate in unica soluzione o come rendita vitalizia) corrisposte da una forma previdenziale complementare sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Si può arrivare però a un trattamento più favorevole attraverso una riduzione pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Insomma un lavoratore che dovesse destinare almeno per 35 anni il proprio Tfr a un fondo pensione vedrebbe al momento della quiescenza una prestazione tassata al 9 per cento (15% meno 0,30% per i 20 anni eccedenti il 15°).
Chi vince
Il regime fiscale applicato alla previdenza complementare risulta dunque molto conveniente e incentivante se esaminato in relazione a quello applicato al regime del Tfr. Infatti ipotizzando un permanenza di 35 anni in una forma previdenziale si otterrebbe una tassazione a scadenza delle prestazioni del 9%, contro il 23% minimo a parità di condizioni dello stesso Tfr lasciato in azienda.
È logico pensare che dopo 35 anni di contribuzione, il lavoratore abbia accantonato in azienda un importo di Tfr che ecceda i 15mila euro di reddito massimo previsto per l’applicazione dell’aliquota marginale più bassa del 23% (e probabilmente anche superiore ai 28mila euro con aliquota al 38%), rendendo, di conseguenza, ancora più vantaggiosa l’adesione a una forma previdenziale integrativa. Le simulazioni - 5 anni / 15 anni / 35 anni - quantificano l’importo di tale vantaggio.
Contributo azienda
Oltre alla destinazione del proprio Tfr, al fondo pensione c’è la possibilità di contribuire con un versamento su base volontaria e con un contributo a carico del datore di lavoro. Il contributo che il datore di lavoro versa nei fondi pensione, qualora anche il lavoratore, oltre al Tfr versi il proprio contributo, è stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro e varia di molto a seconda della categoria di appartenenza. È un vantaggio non da poco, considerando che il contratto collettivo istitutivo di un fondo pensione «contrattuale» può prevedere un contributo datoriale di importo medio pari a circa l’1,2% della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del Tfr (si veda a questo proposito la tabella completa). Ma attenzione, se i lavoratori ai quali il contratto si applica, decidono di aderire a una forma pensionistica individuale anziché al fondo contrattuale (ad esempio perché attratti da potenziali performance finanziarie più interessanti o perché la forma individuale offre particolari garanzie assicurative accessorie) non possono pretendere che il datore di lavoro versi al fondo la contribuzione prevista.
Ancora deduzioni
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e anche quelli versati dal datore di lavoro ai fondi pensione (vedi paragrafo che precede) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro. Ad esempio, un lavoratore che versa a un fondo pensione contributi annui pari a 3.000 euro, e che abbia un’aliquota marginale imponibile del proprio reddito pari al 27%, godrà di un risparmio fiscale annuo di 810 euro. Il che vuol dire che contribuirà al proprio conto previdenziale con 3.000 euro ma che gli saranno costati, grazie al risparmio fiscale, 2.190 euro.
Vicini alla pensione
Le prestazioni dei fondi pensione potranno arrivare, ovviamente, solo quando saranno raggiunti dal lavoratore i requisiti per il pensionamento ordinario. Inoltre l’aderente deve aver partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Per chi non si trovasse in questa condizione vi è la facoltà di proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Ciò consente a un lavoratore prossimo alla pensione di aderire a un fondo pensione, dedurre il contributo versato annualmente nel limite massimo di 5.164,57 euro all’anno e uscire richiedendo la liquidazione dell’intero montante accumulato, con una imposizione fiscale estremamente favorevole del 15%.
Infatti, di norma, l’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata e la parte restante erogata sotto forma di rendita. Ma, in questo caso, verrebbe infatti sfruttata la facoltà concessa dalla normativa vigente di riscuotere l’intero montante accumulato in capitale nel caso in cui l’importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità (cioè che non prevede il pagamento della rata di rendita ai beneficiari designati in caso di decesso) a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale (vincolo rispettato per l’aderente che contribuisce per pochi anni, ad esempio versando 5.164,57 per 5 anni).
(2 - Continua. La terza
puntata sarà pubblicata lunedì 22 gennaio)
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