Cronache

Immigrati senza «Pacs»: la Consulta boccia Genova

Respinta l’istanza del nostro tribunale che chiedeva di togliere i limiti per le espulsioni

Immigrati senza «Pacs»: la Consulta boccia Genova

La Corte costituzionale boccia il tribunale di Genova sul caso immigrati. E stabilisce che è legittimo limitare l’ingresso degli stranieri in Italia.
Il divieto di espulsione degli stranieri, infatti, vale solo per coloro che convivono nel nostro Paese con il coniuge o con parenti stretti (entro il quarto grado), ma rigorosamente di nazionalità italiana.
Con una ordinanza depositata ieri in cancelleria i giudici della Consulta hanno confermato la costituzionalità della legge sull'immigrazione del 1998 (il Testo unico dettato dal decreto legislativo numero 286) nella parte in cui non estende il divieto di espulsione agli immigrati che convivono in Italia con il coniuge o altri familiari di nazionalità straniera in regola con il permesso di soggiorno.
La Corte costituzionale ha giudicato infondati i dubbi sollevati dal tribunale di Genova sul comma 2, lettera c, del decreto legislativo. Il tribunale aveva sostenuto che il non aver preso in considerazione la posizione degli immigrati conviventi con parenti o con il coniuge stranieri ma in regola con le norme sull'immigrazione, determina l'assenza di una adeguata tutela dell'unità familiare.
La legge, era stato fatto osservare dai giudici genovesi a quelli della Consulta, riconosce allo straniero regolarmente soggiornante nel nostro territorio il diritto a mantenere l'unità del suo nucleo familiare prevedendo la possibilità di ricongiungimento allorché ricorrano la condizioni previste a favore del coniuge e dei figli minori a carico.
La Corte costituzionale ha però risposto di aver «costantemente affermato che il legislatore può legittimamente porre limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando un corretto bilanciamento dei valori in gioco, esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli». Inoltre la Consulta ha stabilito che la questione sollevata dal tribunale «ove accolta anderebbe a vanificare i fini sottesi alla legge per il ricongiungimento familiare», «dal momento che sarebbe consentito in ogni caso allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dal decreto legislativo 286».

Respinta anche la tesi della violazione del principio costituzionale di uguaglianza sulla quale avevano puntato i giudici genovesi per far valere le proprie eccezioni; i giudici della Consulta hanno fatto rilevare che «non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra la situazione dello straniero coniugato con altro straniero, sia pur munito di permesso di soggiorno, e quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee».

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