Politica

Intercettazioni, puniti i magistrati che le divulgano

Via libera del Consiglio dei ministri al ddl. No al carcere per i cronisti che pubblicano le conversazioni

da Roma

Sostituzione per i magistrati che rivelino il contenuto delle intercettazioni, sanzioni salate per i giornalisti e per le testate che le pubblichino, maggiori garanzie per gli «spiati» che, se estranei alle indagini, dovranno essere avvisati dai Pm del deposito di atti che li riguardino.
Ecco alcuni dei punti contenuti nei 15 articoli che riscrivono le regole sulle intercettazioni telefoniche, improntandole a maggiore trasparenza e alla tutela di chi finisce sotto ascolto. Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato la terza versione del testo in un disegno di legge, preferendolo a un decreto legge su suggerimento di Carlo Azeglio Ciampi, come ha spiegato lo stesso presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: «Avremmo preferito un dl - il commento del premier - ma il Quirinale, con cui ci consultiamo sempre prima di dare il via a un decreto legge, ha indicato come migliore strada quella del disegno di legge e ci siamo attenuti al suggerimento. Comunque, è una materia dove il Parlamento potrà migliorare il testo».
Tra le modifiche dell’ultima stesura non è più previsto l’arresto per i cronisti. Lo ha confermato il Guardasigilli Roberto Castelli, chiarendo che la pubblicazione di conversazioni secretate comporterà per i giornalisti una sanzione pecuniaria fino a 5mila euro. Più salati gli esborsi per le testate, che se riconosciute responsabili potranno essere condannate a pagare fino a 1,5 milioni di euro, con sanzioni «erogate in quote a seconda della diffusione e dell’importanza», ha spiegato ancora Castelli. Ai direttori dei giornali è dedicato l’articolo aggiunto in extremis su richiesta del ministro delle Comunicazioni, Mario Landolfi, che prevede l’obbligo di rettifica o la pubblicazione di una dichiarazione «riparatrice» quando colui al quale sono stati attribuiti atti o pensieri lesivi della propria dignità lo richieda. Cambiano poi le regole per i Pm dall’esternazione facile: il ddl prevede che il magistrato che ha «pubblicamente rilasciato dichiarazioni» sul provvedimento a lui affidato dovrà astenersi dalle udienze, e potrà essere sostituito se si spingerà a rivelare il contenuto delle intercettazioni o altri atti coperti dal segreto istruttorio. Inasprite le pene anche per i pubblici ufficiali che «spifferino» notizie sulle conversazioni ascoltate in corso d’indagine, che ora rischiano da uno a quattro anni di carcere. Sempre per rispetto della riservatezza, fino al termine delle indagini preliminari i difensori possono ascoltare le registrazioni o leggere i verbali senza però ottenerne copia. E anche degli atti non più coperti da segreto è proibita la pubblicazione «parziale o per riassunto nel contenuto». Quanto alle tutele, confermato il limite temporale per le intercettazioni. Non si potrà più andare avanti di 15 giorni in 15 giorni, ma dopo le prime due settimane di tempo concesse al Pm, l’eventuale proroga del gip avrà «una durata complessiva massima di tre mesi». Uniche eccezioni per i reati di terrorismo, criminalità organizzata e minacce telefoniche: qui il Pm ha 40 giorni di tempo, e il gip può prorogare le intercettazioni di venti giorni in venti giorni. Limitati anche i casi di autorizzazione alle intercettazioni ambientali: tranne che per reati gravi, saranno concesse «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi in cui è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l’attività criminosa».
Soddisfatta la Cdl («Finisce un incubo per gli italiani che al telefono temevano di essere intercettati», ha spiegato Berlusconi), anche l’opposizione «apre» alle nuove regole: «Siamo pronti a discutere con spirito costruttivo», chiosa il responsabile Giustizia della Quercia, Massimo Brutti.

Che indica quattro «condizioni essenziali» per i Ds: «Che non sia limitato il potere d’indagine dell’autorità giudiziaria e che le intercettazioni siano disposte secondo le norme fin qui vigenti; che sia garantita meglio la segretezza durante le indagini preliminari; che si preveda l’assoluta segretezza e poi la distruzione delle intercettazioni non rilevanti ai fini delle indagini; che vi sia equità nelle sanzioni».

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