da Roma
Mentire a un procuratore della repubblica cosa lecita? Sì. A patto che dobbiate nascondere un (o una) amante. Secondo la Cassazione infatti non è punibile chi, per nascondere la propria relazione extraconiugale, fornisce una falsa ricostruzione dei fatti agli inquirenti. Con la sentenza di ieri la suprema corte ha confermato lassoluzione, pronunciata dalla Corte dappello di Firenze, nei confronti di una donna accusata di favoreggiamento. Secondo laccusa limputata, chiamata dai carabinieri come testimone in unindagine a carico del suo presunto amante, aveva mentito agli investigatori, affermando di non aver mai consegnato alluomo la propria scheda del telefonino, dalla quale erano partite chiamate ingiuriose verso il marito della donna. Secondo i giudici dappello, limputata doveva essere assolta perché aveva agito «in presenza della causa di non punibilità» prevista dallarticolo 384 del codice penale, «al fine di salvare se medesima da un grave e inevitabile nocumento al suo onore» che sarebbe conseguito nel caso in cui fosse risultato che ella aveva ceduto la sua scheda alluomo. Infatti, rilevava la Corte territoriale, era in corso la causa di separazione dal marito e questo aveva già minacciato di indicare testimonianze di amanti contro di lei.
Anche la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.10381) ha condiviso la decisione dei giudici di secondo grado, respingendo così il ricorso presentato dal procuratore generale di Firenze: «il fatto di avere un amante è circostanza che arreca un nocumento allonore nella considerazione della persona in ambito familiare e sociale».
Non è corretta, secondo gli «ermellini», laffermazione del procuratore generale, secondo cui «una dichiarazione veritiera in sede di sommarie informazioni non avrebbe potuto nuocere allimputata, dato che non avrebbe svelato che luomo era un suo amante»: per i giudici di «Palazzaccio», invece, «il proprio telefono cellulare non si presta certamente a persone che non abbiano un rapporto di particolare vicinanza e soprattutto non si nega il prestito alla polizia giudiziaria del telefono se non si hanno ragioni serie per farlo».
Inoltre, «tutto ciò - conclude la Cassazione - poteva ulteriormente alimentare ragioni di disistima della moglie da parte del marito e comunque poteva offrirgli elementi favorevoli per la sua tesi giudiziale», avendo questultimo «già minacciato di far valere relazioni extraconiugali della moglie in un momento di particolare importanza, essendo in corso la causa di separazione».
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