La «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»: su questo importante tema, proseguiamo con una serie di interventi, coordinati dal geometra Filippo Vircillo
La durata di un procedimento di mediazione attivato presso un organismo non deve essere superiore a quattro mesi.
All'attivazione della domanda il responsabile dell'Organismo dovrà designare un mediatore che dovrà fissare il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dalla data del deposito della domanda.
La norma prevede che occorrerà comunicare alle parti la sopra citata data in modo da garantirne la ricezione sicura.
Nel Decreto si specifica altresì che se in una controversia occorrono delle competenze specifiche, l'organismo potrà nominare uno o più ausiliari.
In merito alle modalità di svolgimento della procedura di mediazione, nel Decreto si evidenzia che il procedimento si svolgerà senza formalità organizzando gli incontri presso la sede dell'Organismo.
Il compito del mediatore sarà quello di facilitare le parti al raggiungimento di un accordo amichevole soddisfacente per entrambe.
Qualora non si possa ottemperare alla mera facilitazione della comunicazione delle parti, il mediatore potrà avvalersi di un Consulente iscritto negli elenchi del Tribunale.
Il decreto, come giusto che sia, dedica un articolo completo (Art. 9) alla caratteristica più importante della mediazione: la riservatezza.
A partire dal mediatore, tutte le persone coinvolte all'interno dell'organismo che prestano ha propria opera e soprattutto coloro che operano nell'ambito del procedimento attivato, sono obbligati alla riservatezza.
Al comma 2 il Decreto sottolinea la parte fondamentale della procedura, ovvero nelle sessioni private (il cuore della procedura di mediazione), il mediatore non potrà rivelare quanto gli verrà comunicato durante le sessioni, a meno che non ci sia espressa volontà dalle parti.
Altro elemento fondamentale del decreto è presente all'art. 10, ovvero tutte le dichiarazioni o le informazioni acquisite non possono essere usate successivamente nel corso di un procedimento e soprattutto il mediatore non può essere tenuto a deporre in udienza sul contenuto delle informazioni acquisite e sulle dichiarazioni ottenute durante la procedura.
Qualora si raggiunga l'accordo amichevole tra le parti il mediatore forma processo verbale al quale dovrà essere allegato il testo dell'accordo raggiunto.
Questo verrà depositato presso la segreteria dell'Organismo e ne verrà rilasciata copia alle parti che ne facciano espressa richiesta.
Qualora l'accordo stipulato non sia in contrasto all'ordine pubblico o a norme imperative, potrà essere omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, su istanza di una parte, e comunque previo accertamento della regolarità formale del documento.
(3 - continua)
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