Il pavé è una trappola (ma se cadi è colpa tua)

Il pavé è una trappola (ma se cadi è colpa tua)

Il pavé? Fate molta attenzione se vi capita di attraversarlo, soprattutto di giorno. Perché qualora doveste scivolare o inciampare e poi cadere a terra la colpa sarà solo della vostra disattenzione e non del Comune.
È questa, in estrema sintesi, la motivazione con cui il giudice Damiano Spera della decima sezione civile ieri ha «assolto» Palazzo Marino citato per danni da un uomo inciampato sul pavé di via Moscova il 17 novembre 2011, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Una sentenza a dir poco unica nel suo genere. O forse l'antesignana di altre future. Si richiama infatti ai più recenti pronunciamenti della Cassazione e segna un cambio di rotta a Palazzo di giustizia nelle cause sulla manutenzione delle strade.
Il pavé è «materia» tipicamente milanese. Si tratta infatti del tradizionale tipo di pavimentazione stradale formato da cubetti di pietra o di porfido, utilizzata per la pavimentazione da esterni, soprattutto nei luoghi pubblici e, in particolare, lungo molte strade del centro. Proprio per questo, per la sua intrinseca conformazione - prosegue il giudice Spera -, non si può imputare al Comune nemmeno una responsabilità per insidia o trabocchetto (come prevista dall'articolo 2043 del codice civile), perché «la presenza di un interstizio fra le lastre di pavé non può considerarsi quale pericolo occulto e imprevedibile, tenuto altresì conto dell'orario in cui il denunciante è inciampato - che ne permetteva la piena visibilità - e delle peculiarità delle strade del Comune di Milano. Il pavé presenta infatti per sua stessa natura e configurazione delle fessure tra una lastra di porfido e l'altra; proprio perché queste fessure e interstizi sono prevedibili è richiesta all'utente una particolare prudenza e attenzione».
Rigettando la domanda di risarcimento dei «danni alla propria integrità psicofisica» lamentati dal pedone, Spera ha spiegato quindi di non poter ritenere il Comune responsabile della caduta in qualità di «custode della strada» (come previsto dal codice civile), perché il pedone non è riuscito a «dimostrare che lo stato dei luoghi» in cui è avvenuto l'incidente presentasse «peculiarità tali da renderne potenzialmente dannoso il normale utilizzo».


Infine il giudice sostiene che «la calzatura di tipo maschile (indossata dal denunciante), congiuntamente a una diligente attenzione, avrebbe comunque favorito un affidabile appoggio del piede sul pavé. A differenza di una scarpa femminile.

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