Il concetto di «Alto mare» viene introdotto per la prima volta dalla Direttiva 2006/112/Ce la quale prevede l'esenzione Iva per tutta una serie di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore di «navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto di passeggeri».
La norma approda in Italia con la L. 217/2011 che modifica il Dpr Iva introducendo le esenzioni comunitarie per le «navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali». Ben accolta dagli operatori del settore nautico che possono effettuare scambi commerciali senza addebito dell'Iva, la norma viene interpretata nell'immediato come una prerogativa riconosciuta a quelle navi tecnicamente idonee alla navigazione in alto mare, ossia dotate dei requisiti fisici e strutturali richiesti per una specifica omologazione in tal senso.
Sul punto interviene la presidenza del Consiglio dei ministri nel marzo 2013 e affianca ai requisiti strutturali anche l'effettività dell'utilizzo in alto mare. La questione però non è pacifica e apre la strada a un cospicuo contenzioso. Da più parti arriva la richiesta di chiarimenti relativi alla corretta interpretazione della nozione di nave adibita alla navigazione in alto mare. La nostra Agenzia delle Entrate risponde con le Ris. 2/E del 12/1/2017 e 6/E del 16/01/2018. Si arriva così ad abbandonare definitivamente i criteri «cantieristici» per abbracciare quello dell'effettività con tanto di parametri precisi per misurarlo.
L'esenzione Iva dell'art 8 bis potrà essere applicata solo alle navi che nell'anno precedente abbiano effettuato almeno il 70% dei viaggi commerciali in alto mare (ossia oltre le 12 mn) non rilevando il tempo di permanenza fuori delle acque territoriali, né i viaggi non commerciali (esempio. reffitting o prove in mare).
Si tratta quindi di effettuare ogni anno una verifica basata su un calcolo matematico.
Considerando il notevole interesse economico che sottende alla corretta e puntuale applicazione della norma, diventa fondamentale per gli operatori dotarsi di sistemi di rilevamento delle rotte, sicuri ed inconfutabili, come ad esempio, l'Automatic Identification System, e di un archivio di documenti comprovanti che siano coerenti e organizzati nel miglior modo possibile.* Dottore commercialista esperta in fiscalità nautica
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