No alla sentenza del Tar

No alla sentenza del Tar

Giovedì 20 è stata finalmente pubblicata, a quasi quattro mesi dalla discussione di merito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5926/2005 sul ricorso in appello della Provincia di Genova contro Wwf, Lac, Lav ed Enpa per l’annullamento della sentenza del Tar ligure n. 1340 del 1° settembre 2004.
Per la quarta volta consecutiva a seguito di sentenze che bocciano i documenti programmatici delle amministrazioni provinciali emesse dal Tar Liguria, il Consiglio di Stato accoglie prontamente i ricorsi in appello delle Province e fa nuovamente vivere le delibere di approvazione dei piani faunistici.
Così è successo alla Spezia poi a Savona e Imperia e in ultimo a Genova. Questo fa serpeggiare fra i cacciatori alcune perplessità sulla competenza dei giudici liguri sulla materia specifica e sulla pianificazione faunistico territoriale anche se non vogliono arrivare a pensare che possa trattarsi di viscerale contrarietà nei confronti della loro attività o, ancor peggio, di un radicato estremismo eco-ambientale.
In conclusione però ci si è trovati di fatto di fronte all’ennesimo stravolgimento di una posizione assunta dal Tar Liguria in materia di caccia proprio nel giorno in cui lo stesso Tar ribadiva la sospensiva sulla delibera del prelievo in deroga di storno e fringuello, protraendo il divieto di caccia a tali specie in opposizione alla legge regionale in vigore.
Per i giudici del Consiglio di Stato sono infatti ritenuti legittimi, se ci fosse ancora bisogno di ribadirlo, i campi addestramento cani anche permanenti sul territorio e l’addestramento cani con abbattimento anche fuori dai periodi di caccia.

Bene ha fatto la Provincia a non includere le aree percorse dal fuoco tra quelle vietate per 10 anni alla caccia in quanto carenti le mappature delle suddette aree per il mancato adempimento da parte dei comuni delle procedute previste dalla legge 353 sugli incendi; bene ha fatto la Provincia di Genova ad autorizzare l’esercizio dell’attività venatoria nella foresta demaniale di Tiglieto in quanto tale attività non è in contrasto con le finalità di tutela della zona e, infine, bene ha fatto la Provincia di Genova ad accorpare gli ambiti territoriali Genova 1 e Genova 3 suddividendo il territorio della provincia in soli due Atc, riducendo così la pressione venatoria e lasciando maggiori possibilità di mobilità ai cacciatori. La parola adesso all’amministrazione provinciale per gli adempimenti del caso.

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