Quando si interviene sulla definizione di un reato come la violenza sessuale, non si modifica solo una norma: si incide su esperienze reali, su storie che arrivano ogni giorno nelle aule di giustizia e che spesso hanno in comune paura e solitudine. È con questa consapevolezza che, da Avvocata impegnata da anni nel diritto di famiglia e nella tutela delle persone, seguo il dibattito sulla riforma dell'articolo 609 bis del codice penale, il cui nuovo testo è stato approvato martedì in Commissione Giustizia.
Le modifiche introdotte meritano uno sforzo di comprensione che vada oltre le contrapposizioni ideologiche, perché l'obiettivo è rendere la norma applicabile nella pratica e compatibile con le garanzie del processo penale.
La nuova proposta amplia la tutela per le vittime, perché oggi la legge punisce solo la violenza commessa con minaccia o costrizione, mentre il nuovo testo prevede che è reato ogni rapporto sessuale che avviene contro la loro volontà.
Tra i passaggi più discussi vi è la sostituzione del riferimento al «consenso libero e attuale» con quello della «volontà contraria» al rapporto sessuale, letta da molti come un'inversione dell'onere della prova a carico della vittima. Non è così, perché anche nel testo precedentemente approvato alla Camera era pur sempre il Pubblico Ministero a dover dimostrare che l'atto sessuale era avvenuto contro la volontà della persona offesa. Il nuovo testo, quindi, non aggrava la posizione processuale della vittima. Semplicemente, richiede che la mancanza di consenso sia riconoscibile e si esprima in una manifestazione di volontà contraria al rapporto, da valutare tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Inoltre, è stato introdotto il reato di freezing, che ricorre tutte le volte in cui l'atto avviene «a sorpresa» oppure approfittando del fatto che la donna non è in grado di dire «no», in quanto congelata dalla paura o perché si trova in uno stato di alterazione psico-fisica. È il fondamentale riconoscimento di una realtà ben nota a chi lavora nelle aule di giustizia: non tutte le vittime urlano o riescono a opporsi. In questi casi, il dissenso si presume e, quindi, è sempre reato, anche se manca una manifestazione chiara.
La versione approvata alla Camera era stata definita una «legge di civiltà» perché spostava l'attenzione dalla condotta della vittima a quella dell'autore del reato. Il nuovo testo mantiene quell'impostazione ed è certamente migliorativo rispetto alla norma attualmente in vigore.
Sarà l'interpretazione dei giudici a stabilire se questa riforma saprà davvero tutelare le vittime, evitando che il processo torni a trasformarsi in un giudizio sulla loro credibilità.
* Avvocato