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Parlamento

Preferenze, eletti, listini: ecco vincitori e incognite. I segreti dello Stabilicum

Un partito che aumenti i consensi non avrà per forza più parlamentari. La soglia del 42% è elevata e c’è il rischio che nessuna coalizione sia autosufficiente

Il presidente del Senato Ignazio La Russa durante il voto del disegno di legge sulla Riforma elettorale, Roma, 15 Settembre 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI

La legge elettorale approvata dal Senato non modifica soltanto il modo in cui si voterà, ma soprattutto il rapporto tra percentuali ottenute, forza dei partiti e numero effettivo di parlamentari. Lo stesso risultato potrà produrre effetti differenti a seconda che una forza politica appartenga alla coalizione vincente e riesca a incidere sulla distribuzione del listino. La nuova legge prevede per la Camera 28 Circoscrizioni elettorali articolate in 47 collegi plurinominali, per il Senato le circoscrizioni sono 20 (una per ogni regione) mentre i collegi 26. Il sistema è puramente proporzionale con premio di maggioranza per lo schieramento che raggiunge il 42% dei consensi. Pertanto ogni lista eleggerà un numero di deputati nei collegi in cui raccoglie più voti. Qual è l’impatto di questa nuova legge rispetto a quella precedente? Il primo elemento riguarda il confronto con il 2022. Alcuni partiti potrebbero aumentare la propria percentuale e, nonostante ciò, eleggere meno parlamentari. È un’ipotesi concreta. Nel 2022 i collegi uninominali consentivano alle coalizioni, e al loro interno ad alcune forze politiche, di integrare gli eletti ottenuti nella quota proporzionale. Con il nuovo meccanismo, per chi resta fuori dallo schieramento vincente il rapporto tra voti e seggi diventa più severo. In base alle nostre simulazioni, per esempio un partito che nel 2022 raccolse circa il 9%, per conservare oggi lo stesso numero di deputati potrebbe dover conquistare almeno il 13%, se non appartenesse alla coalizione vincente. Il confronto con le precedenti elezioni non potrà quindi essere fatto guardando soltanto alle percentuali in quanto un incremento nei voti potrebbe accompagnarsi a un arretramento nella rappresentanza parlamentare. I partiti della coalizione vincente potranno recuperare parte dei seggi attraverso il listino collegato al premio. Ma qui si aprirà una delicata trattativa. Il listino darà maggiore forza ai partiti che i sondaggi indicano in calo, per tutelare l’equilibrio della coalizione, oppure sarà ripartito in proporzione al consenso di ciascuno? Nel primo caso diventerebbe uno strumento di compensazione politica; nel secondo, la fotografia dei rapporti di forza.

Neppure l’accesso al premio garantisce automaticamente a ogni alleato più parlamentari rispetto al 2022. Un partito potrebbe crescere nella quota proporzionale, ottenere alcuni seggi del listino e chiudere ugualmente con una rappresentanza inferiore. Può accadere anche il contrario. Alleanza Verdi e Sinistra, per esempio, nel 2022 beneficiò poco dei collegi uninominali e potrebbe conquistare più deputati anche mantenendo una percentuale simile, persino trovandosi nella coalizione sconfitta.

La nuova legge ridisegna dunque vincitori e perdenti anche all’interno degli schieramenti. Il secondo fattore riguarda le preferenze. Il loro ritorno viene presentato come una restituzione agli elettori del potere di scegliere i parlamentari. Formalmente è così, ma il loro peso reale non sarà uguale per tutti. Le preferenze possono diventare decisive soprattutto per i partiti più grandi, indicativamente quelli capaci di superare il 15 per cento ed inseriti nella coalizione vincente, perché dispongono di abbastanza seggi proporzionali da rendere contendibili più posizioni. Al di sotto di quella quota, in molte circoscrizioni ciascuna lista eleggerà soltanto il capolista bloccato e la competizione tra aspiranti parlamentari rischierà di incidere poco o nulla. Avremo quindi preferenze a efficacia variabile: forti nei grandi partiti, deboli o persino simboliche in quelli minori. Per questi ultimi continueranno a contare soprattutto la posizione in lista, la geografia dei collegi e le decisioni delle segreterie. Poter esprimere una preferenza non significa necessariamente poter determinare chi sarà eletto.

Il terzo punto è la soglia del 42% richiesta per ottenere il premio di maggioranza. È una quota elevata, fissata anche per evitare i rilievi della Corte costituzionale sui premi assegnati senza una soglia adeguata, anche se bisogna dire che dal 1994 in 6 eventi elettorali su 8 una coalizione ha superato il 42%. Però allo stato attuale esiste un rischio concreto che nessuna coalizione raggiunga la soglia. In tal caso il premio non scatterebbe e il sistema funzionerebbe come un proporzionale puro, producendo un Parlamento senza una maggioranza autosufficiente. È il limite politico principale della riforma. Una legge nata per favorire la governabilità potrebbe non indicare alcun vincitore e trasferire la scelta del governo alle trattative successive al voto. Il ballottaggio tra le prime due coalizioni avrebbe potuto correggere questa anomalia, consentendo agli elettori di scegliere chi dovesse governare quando nessuno raggiunge la soglia al primo turno. Guadagnare voti non significherà quindi, necessariamente aumentare seggi. Arrivare primi ma sotto il 42% non sarà sufficiente per governare.

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