Ecco il testo dell’accordo Governo-Regioni, approvato dalla Conferenza unificata. E' il via libera al rilancio dell'edilizia e quindi dell'economia
Visto l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in
Conferenza Unificata dirette, tra l’altro, a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di
obiettivi comuni;
Rilevata l’esigenza, da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali di individuare misure
che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente con le Regioni, quale quella relativa al
governo del territorio;
Visto l’accordo delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle esigenze di fronteggiare la
crisi mediante un riavvio dell’attività edilizia favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente
nonchè prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad esplicare effetti in
tempi brevi nell’ambito della garanzia del governo del territorio;
Rilevata l’esigenza di predisporre misure
legislative coordinate tra Stato e Regioni nell’ambito delle rispettive competenze;
Governo, Regioni ed Enti Locali
convengono la seguente intesa: Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia, rispondere anche ai bisogni
abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia, lo Stato, le
Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo.
L’accordo
Governo-regioni prosegue
Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi
ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi: a) regolamentare interventi - che possono realizzarsi attraverso
piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni - al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica
degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-b famigliari o comunque di
volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte
salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;
b)
disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione
residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità
architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità
ambientale, ferma restando l’autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
c)
introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza
con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle
lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale
e paesaggistico, nonchè gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e
premialità finalizzare alla riqualificazione di aree urbane degradate.
La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non
superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.
In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il presidente della
Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare
compiutamente l’accordo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui
contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l’obiettivo precipuo di semplificare
alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l’azione
amministrativa di disciplina dell’attività edilizia.
Il Governo e le Regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia
di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di
mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio
Irpef del 36%.
Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti con l’Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell’Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione. Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.
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