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Basterà il "grave turbamento". Inasprite le pene per furti e rapine

Legittima difesa sempre presunta: si indagherà lo stesso, ma con meno discrezionalità. Cambia anche l'eccesso colposo

Basterà il "grave turbamento". Inasprite le pene per furti e rapine

Roma - Si indagherà lo stesso e chi ha reagito a un'offesa dovrà dimostrare di essersi difeso legittimamente, ma si restringe la discrezionalità del giudice limitando così lunghi calvari giudiziari alle vittime. Sarà considerata legittima difesa la risposta con un'arma ad un'aggressione che minaccia la propria incolumità all'interno di un'abitazione (o parti ad essa connesse come ascensore, scale, cortile interno, garage) o di un negozio o quella delle persone presenti nello stesso luogo. E non sarà punibile chi reagisce costretto dalla necessità di difendersi dal pericolo di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa. Il fulcro della nuova legge è che la difesa sarà sempre presunta: si riconosce cioè «sempre» la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa.

A cambiare è il comma due dell'articolo 52 del codice penale. Il nuovo testo prevede che «se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi», «usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui» la difesa sarà considerata legittima. In relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante, il ladro non deve avere desistito dall'azione illecita e deve sussistere il pericolo di aggressione.

Un'altra novità è che sarà considerato sempre in stato di legittima difesa chi, in casa sua o nei luoghi di lavoro, respinge l'intrusione di qualche malintenzionato che usi violenza o minaccia. E la legittima difesa non scatterà solamente se il ladro ha un'arma in mano, ma anche se minaccia di usarla, pur senza rivolgersi espressamente alla persona. Viene modificato pure l'articolo 55 del codice penale che disciplina l'eccesso colposo. Il nuovo testo esclude la punibilità di chi si è difeso, per salvaguardare la propria o altrui incolumità, trovandosi in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Quando la legittima difesa viene riconosciuta e l'autore del fatto viene assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno in sede civile come invece è accaduto tante volte con la precedente legge: non ci saranno più, dunque, storie di vittime costrette pure a ripagare i ladri.

È stato modificato anche l'articolo 624 bis del codice penale prevedendo la possibilità, per chi ha rubato in appartamento, di ottenere la sospensione condizionale della pena soltanto dopo aver integralmente pagato l'importo dovuto per il risarcimento alla vittima. Vengono inoltre inasprite le pene e le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio, come il furto in abitazione, la rapina, lo scippo, la violazione di domicilio.

C'è infine l'articolo 8, che prevede l'estensione del gratuito patrocinio per chiunque sia stato assolto o prosciolto, o il cui procedimento penale sia stato archiviato, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.

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