Lavori sul protocollo per lo smart working

Si lavora al Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sul tavolo del nuovo incontro tra il ministero e le parti sociali

Lavori sul protocollo per lo smart working

Si lavora al Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, sul tavolo del nuovo incontro tra il ministero e le parti sociali. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione. Secondo una prima bozza, si prevede l'adesione su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (non richiesto durante lo stato di emergenza), indicando la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.

L'accordo individuale sullo smart working tra datore di lavoro e dipendente deve indicare la durata dell'accordo, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dell'ufficio, i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le modalità di controllo della prestazione. La giornata lavorativa svolta in modalità agile non ha preciso orario di lavoro e si individua la fascia di disconnessione nella quale il dipendente non lavora.

Si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104 ma non sono previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico. La prestazione effettuata in modalità di lavoro agile deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell'esigenza di riservatezza dei dati trattati.

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, e allo stesso trattamento economico e normativo applicato a tutti.

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