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Nuova legge anti-corruzione: ecco tutte le novità

Ecco tutti i punti-chiave della legge

Nuova legge anti-corruzione: ecco tutte le novità

Più carcere per i principali reati contro la Pubblica Amministrazione ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La Camera ha approvato in via definitiva il ddl anticorruzione, legge che reintroduce tra l’altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell’Anac. Questi i punti-chiave della legge:

CORRUZIONE

Viene punita con una pena da sei a dieci anni di reclusione la corruzione propria, commessa da pubblici ufficiali, mentre va da 6 anni nel minimo e a 10 anni e 6 mesi nel massimo quella per induzione. Per la corruzione in atti giudiziari si ’rischià da 6 a 12 anni.

CORROTTI VIA DA CONTRATTI CON PA PER 5 ANNI

Sale a 5 anni il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per chi è condannato per un reato di corruzione. - 416 BIS - PENE PIÙ ALTE PER MAFIOSI E BOSS: Chi fa parte di un’associazione di stampo mafioso è punito con la reclusione da 10 a 15 anni (orala pena va dai 7 ai 12 anni). Pene più severe per i boss alla guida del sodalizio mafioso: la pena va da 12 a 18 anni ( e non da 9 e 14). Se l’associazione è armata la pena della reclusione è aggravata: va da 12 a 20 anni , mentre per i ’capì in questi casi la pena va da 15 a 26 anni

PATTEGGIAMENTO "A CONDIZIONE" CON REATI DI CORRUZIONE

In caso di corruzione per l’esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.

PIÙ CONTROLLO ALL’ANAC

Il pubblico ministero che procede per corruzione, concussione, ma anche turbata libertà dell’asta pubblica e traffico di influenze dovrà tenere informato il presidente dell’Autorità Anticorruzione.

TORNA IL FALSO IN BILANCIO

L’articolo 2621 dei codice civile viene così riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppoal quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi L’articolo 2622 del codice civile che riguarda le società quotate in Borsa è così riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concreta-mente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione euro-pea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SALGONO LE SANZIONI PER QUOTE SOCIETARIE

Il testo prevede multe più salate per le società quotate: va da 400 a 600 quote.Per le non quotate la multa è minimo di 200 e massimo di 400 quote azionarie.

La sanzione va da 100 a 200 quote anche per lesocietà non quotate in caso di lieve entità del fatto.

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