Magistratura

"Le sanzioni alle toghe non siano automatiche"

È illegittimo cacciare dalla magistratura un giudice che sia stato condannato in via definitiva al carcere in un processo penale

"Le sanzioni alle toghe non siano automatiche"

Ascolta ora: ""Le sanzioni alle toghe non siano automatiche""

"Le sanzioni alle toghe non siano automatiche"

00:00 / 00:00
100 %

È illegittimo cacciare dalla magistratura un giudice che sia stato condannato in via definitiva al carcere in un processo penale. Lo è, se viene fatto in modo automatico. Lo stabilisce la Corte costituzionale con una sentenza, la numero 51, depositata ieri.

La Consulta dichiara che è incostituzionale l'automatismo (previsto dal decreto legislativo del 23 febbraio 2006) che comporta la rimozione dalla magistratura in caso di condanna della toga a una pena detentiva non sospesa. La questione, qui accolta, era stata sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione sulla scorta del caso di un magistrato che era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena non sospesa di due anni e quattro mesi di carcere. Il reato: aver falsificato su tre provvedimenti la firma della presidente del collegio giudicante di cui faceva parte (con il consenso della presidente stessa). Applicando la norma - quella che ora è dichiarata incostituzionale - il Csm aveva inflitto al magistrato la sanzione disciplinare della rimozione e l'interessato aveva fatto ricorso per Cassazione. La Corte costituzionale sottolinea che, secondo costante giurisprudenza, la condanna penale di un funzionario pubblico o di un professionista non può da sola determinare la sua automatica espulsione dal servizio o dall'albo professionale. Le sanzioni disciplinari fisse (in questo caso l'espulsione scatta con una pena oltre un determinato numero di anni), e non valutate caso per caso dall'organo disciplinare competente, sono infatti «indiziate» di illegittimità costituzionale. Spiegano i giudici costituzionali che nella vicenda in questione «il giudice penale aveva irrogato una severa pena detentiva non sospesa senza poter considerare gli effetti che tale pena avrebbe necessariamente prodotto nel successivo giudizio disciplinare». E, visto l'automatismo, neppure il Csm aveva potuto valutare le «ripercussioni che l'espulsione definitiva dall'ordine giudiziario è suscettibile di produrre sui diritti fondamentali, e sull'esistenza stessa, della persona interessata». Si precisa infine che da ora, per effetto di questa sentenza, il Csm potrà determinare discrezionalmente la sanzione da infliggere al magistrato.

Fino alla rimozione «laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità» della toga a continuare a esercitare la funzione.

Commenti