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Previdenza e pensioni

Pensioni, assegno a rischio se manca questa comunicazione all’Inps: la scadenza da segnare sul calendario

Entro il prossimo 2 novembre va inviata la comunicazione dei redditi percepiti lo scorso anno

anziani sulla panchina

Mancano ormai pochi giorni alla data limite stabilita dall’Inps per la regolarizzazione delle posizioni reddituali dei pensionati che svolgono attività da lavoro autonomo: entro il prossimo 2 novembre, termine slittato dal 31 ottobre per via del ponte festivo, la platea degli interessati dall’obbligo dovrà trasmettere all’Istituto l’ammontare esatto dei compensi percepiti nel corso del 2025. Un adempimento cruciale, richiamato nel recente messaggio n.3281, in cui l’Ente ha inserito tutti i dettagli utili ai fini della scadenza: ma a chi è richiesto di mettersi in regola esattamente?

Il perimetro della misura non include la totalità dei pensionati che percepiscono redditi da lavoro autonomo, dal momento che alcune categorie sono state escluse con l’obiettivo di tutelare determinate fasce di età o contribuzione. Sono totalmente esentati dall’adempimento:

  • I titolari di pensione di vecchiaia (inclusi i regimi contributivi puri);
  • I titolari di pensione di anzianità e prepensionamento con requisiti per la totale cumulabilità maturati (le disposizioni prevedono la cumulabilità piena a partire dal 1° gennaio 2009);
  • I titolari di pensioni e assegni di invalidità con decorrenza antecedente il 1° gennaio 1995;
  • I percettori di pensioni e assegni di invalidità che abbiano maturato almeno 40 anni di versamenti contributivi.

Particolare attenzione va prestata ai trattamenti di invalidità ordinari non esenti: in questo caso scatta una “soglia di tolleranza”. Se i proventi derivanti dall’attività autonoma del 2025 non superano il limite del trattamento minimo annuale stabilito dall’Inps (pari a 7.844,20 euro), la disciplina sul divieto di cumulo non produce effetti e la comunicazione non è obbligatoria.

Nessun blocco inoltre, come precisato dall’Istituto nel suo messaggio, per specifici introiti extra-lavorativi che restano esclusi dal computo, come i gettoni di presenza per cariche amministrative locali o elettive, i compensi della magistratura tributaria e onoraria, le remunerazioni del clero e i sussidi legati a progetti di reinserimento sociale.

Occhio alla data di scadenza del 2 novembre, dal momento che le ripercussioni per chi non ottempera all’obbligo di invio della comunicazione sono pesanti: la normativa di settore (ex art. 10 della Legge 68/1999) commina una severa sanzione amministrativa, a prescindere dall’entità delle trattenute eventualmente spettanti per il divieto di cumulo. L’omissione comporta per il pensionato l’obbligo di restituire una somma pari all’intero importo della pensione lorda incassata nell’anno di riferimento (in questo caso, pertanto, il 2025), che l’Inps provvederà a trattenere direttamente sui cedolini futuri fino all’estinzione del debito.

Cosa fare, dunque, per mettersi in regola entro la data limite? Per inviare la comunicazione del reddito è possibile utilizzare esclusivamente i canali digitali dell’Istituto tramite il sito ufficiale. Una volta effettuato il login con le credenziali di identità digitale (SPID di livello 2, CIE o CNS) si dovrà accedere al servizio “RED Precompilato” e selezionare l’anno della campagna reddituale di riferimento.

Quando il sistema chiederà se si possiedono altri redditi oltre alla pensione, spuntando la casella relativa al lavoro autonomo, si apriranno dei campi specifici da compilare:

  • Il Reddito Consuntivo (Anno Precedente): va caricato l’importo esatto del reddito da lavoro autonomo percepito. Il valore deve essere inserito al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati, ma al lordo delle ritenute fiscali: è possibile recuperare questo dato dal quadro RE, RF o LM del modello Redditi PF già inviato all’Agenzia delle Entrate;
  • Il Reddito Preventivo (Anno in Corso): va inserita una stima presunta del reddito da lavoro autonomo che si pensa di produrre nell’anno in corso. Se si prevede di non lavorare affatto o di non fatturare è sufficiente indicare 0.

Questo prospetto permetterà all’Istituto di applicare le trattenute provvisorie mese per mese, evitando futuri ed onerosi conguagli in sede di dichiarazione definitiva nel 2027.

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