Silvio Scaglia ha concorso con gli altri manager di Fastweb nella frode realizzata attraverso loperazione commerciale fittizia di compravendita di schede «Phuncards» e nella frode «Traffico Telefonico». In particolare, egli ha ricoperto le seguenti cariche sociali: Ad e presidente del Cda di Fastweb dal (...); socio di maggioranza di E.Biscom spa - proprietaria dellintero capitale sociale di Fastweb fino (...) alla fusione per incorporazione di Fastweb in E-Biscom e cambio di denominazione di questultimo in Fastweb; (...) presidente del Cda della nuova costituita società Fastweb (dal 29.07.2003 al 19.06.2007); Scaglia è stato anche Amministratore protempore della SMS Finance SA che deteneva la maggioranza relativa (25%) della azioni Fastweb. Egli era quindi non soltanto il legale rappresentante (...) ma il vero dominus della società (...) e colui al quale venivano quindi riferite le scelte gestionali di maggior rilievo. (...) Nello specifico, circa 38.595.102 euro di tale danno sono da attribuire all'operazione commerciale di compravendita di «traffico telefonico» intermediata da Fastweb. Di questo importo (...) di Iva frodata allo Stato circa 10.765.890,04 di euro sono rientrati sottoforma di margine operativo/ricavo del business in Fastweb e reimpiegati nella stessa società.
Gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini consentono ragionevolmente di sostenere che Scaglia era in possesso di tutti gli elementi utili per valutare e dunque evitare il coinvolgimento della società nella frode fiscale perpetrata con le operazioni commerciali «Phuncards» e «Traffico Telefonico» (...) La stessa scelta di riprendere loperazione Phuncard nel settembre del 2003 realizzando un ulteriore fatturato di oltre 100 milioni di euro, è in sostanza a lui ascrivibile, poiché soltanto lui avrebbe potuto autorizzare a quel punto la ripresa di unoperazione commerciale «bocciata» dal comitato di controllo, ma evidentemente indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio prefissati. (...) Scaglia era sicuramente al corrente dei dettagli di un business così rilevante per Fastweb e, dunque, dei rischi di coinvolgimento nella frode fiscale. Interrogato il 13.03.2007 Scaglia ha dichiarato che: «In azienda aveva un ruolo organizzativo, progettuale» (...). Tuttavia Trondoli Alberto in sede di interrogatorio in data 12.03.2007, ha dichiarato che Scaglia (...) era il maggior azionista della società e sulle tematiche più importanti lui era comunque sempre informato e «diceva anche la sua»; (...) Bruno Zito, interrogato il 13.03.2007, ha dichiarato che Scaglia ed Angelidis decisero di fare con il Gruppo CMC un contratto di mandato senza rappresentanza, ossia un contratto che consentisse di mettere solo una parte di margine per evitare che il fatturato si gonfiasse in maniera spropositata; «era unoperazione molto borderline e pertanto stabilirono che non doveva crescere troppo»; «quando si resero conto ... che i numeri rischiavano di aumentare, al di là di quanto si pensava emersero alcuni dubbi circa la piena coerenza con loggetto sociale e quindi chiesero un parere al professor Guido Rossi, il quale consigliò di adeguare loggetto sociale». Fastweb ha modificato il proprio statuto in data 09.09.2003.
Sulloperazione «Traffico telefonico» (...) lunica certezza è che i numeri a valore aggiunto non potevano essere chiamati dallItalia. In altri termini risulta assente il bacino di utenti, ovvero i consumatori finali che avrebbero dovuto chiamare e collegarsi ai numeri a valore aggiunto». (...) Lattribuzione direttamente a Scaglia di quanto accaduto (...) si fonda su precisi elementi investigativi (...). Mai nessuno dei top manager ha, infatti, posto in discussione il ruolo di Scaglia come deus ex machina della società (...). Deve quindi escludersi che operazioni come quelle descritte in motivazione (...) potessero essere realizzate senza che egli ne fosse a conoscenza nel dettaglio. (...) Lunica conclusione logica, atteso il ruolo di dominus pressoché assoluto ricoperto in Fastweb, era che tali operazioni fossero non soltanto da lui conosciute, ma espressamente autorizzate in quanto indispensabili per labbellimento dei bilanci e della contabilità della società (...). Quanto sopra (...
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