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«Senza il Lodo Alfano legge uguale per tutti ma non per il premier»

Roma Il lodo Alfano non è un’immunità, perché tutela innanzitutto il diritto di difesa di un «cittadino che si trova a essere imputato e, contemporaneamente, a rivestire un’alta carica dello Stato». Sarà questa la tesi che i legali del premier sosterranno il 6 ottobre di fronte alla Corte costituzionale. Silvio Berlusconi non avrebbe, sostengono, la possibilità di prendere parte alle udienze dei suoi processi né il tempo necessario per predisporre la propria difesa.
Gli avvocati Nicolò Ghedini e Pietro Longo hanno depositato la memoria che delinea la loro strategia difensiva. Sostengono che l’obiettivo principale della legge che sospende i processi alle quattro più alte cariche dello Stato non è «il sereno svolgimento delle funzioni» degli interessati, ma piuttosto «la garanzia del diritto di difesa» del singolo.
Berlusconi si è costituito come parte dinanzi alla Consulta con tre atti che replicano agli altrettanti ricorsi per incostituzionalità della legge venuti da due giudici milanesi (per i processi Mediaset e Mills) e da un gip romano (per il procedimento per istigazione alla corruzione di alcuni senatori eletti all’estero nella scorsa legislatura), che chiedono di portare avanti i giudizi contro di lui.
La linea di difesa del Cavaliere vuole smontare, punto per punto, le questioni di legittimità sollevate, a cominciare da quella sulla necessità di una legge costituzionale e non ordinaria come il Lodo Alfano, per creare il cosiddetto «scudo» sospendi-processi.
La base di tutto è la sentenza che proprio Francesco Amirante, oggi presidente della Consulta, scrisse come giudice relatore nel 2004, per bocciare il Lodo Schifani, che precorreva quello che ha preso il nome dell’attuale Guardasigilli. I legali del premier sottolineano che con quella pronuncia la Corte non segnalò in alcun modo la necessità di una procedura costituzionale per una legge di questo genere. Al contrario, ritenne implicitamente infondata qualsiasi violazione dell’articolo138 della Costituzione (quello che regola la revisione della Carta), perché dichiarò il primo Lodo illegittimo sulla base di altri parametri e cioè l’articolo 3, sul principio di uguaglianza dei cittadini e l’articolo 24, sul diritto di difesa.
Ghedini e Longo accusano il tribunale di Milano di «attribuire surrettiziamente alla Corte costituzionale convinzioni e conclusioni che sono in realtà soltanto sue». Nelle motivazioni della pronuncia di cinque anni fa si definiva un «interesse apprezzabile» la tutela del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni svolte dalle alte cariche dello Stato, ma ciò non significa che la sospensione dei processi debba stabilirsi con una legge costituzionale, come affermano i giudici milanesi. La tutela del diritto di difesa dell’imputato, spiegano i due legali, si deve ritenere prevalente rispetto alla necessità di garantire un sereno svolgimento delle funzioni svolte dalle alte cariche. La prova di questo sarebbe il fatto che alla sospensione del processo si può rinunciare e che lo «scudo» non rimane se si passa da una funzione all’altra: «La durata di un mandato - si legge nella memoria - è il periodo di tempo che il legislatore ha ritenuto sufficiente per consentire alla persona che riveste la carica di organizzarsi per affrontare contemporaneamente gli impegni istituzionali di un eventuale nuovo incarico e il processo penale».
Le obiezioni sulle quali dovranno decidere i giudici costituzionali sono molte. C’è violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge? È legittimo il trattamento unico di quattro cariche diverse per funzioni e investitura? Si rispetta l’obbligatorietà dell’azione penale? E il principio della ragionevole durata del processo? Sono rispettati gli articoli della Carta sulle guarentigie dei parlamentari, del capo dello Stato e del presidente del Consiglio?
E poi: c’è disparità di trattamento tra il premier e gli altri ministri? Per il tribunale di Milano il presidente del Consiglio è un «primus inter pares», mentre con il Lodo viene avvantaggiato se commette reati extrafunzionali. Rispondono i legali di Berlusconi: il premier «svolge funzioni proprie del tutto peculiari rispetto agli altri membri del governo». Una prova? L’attuale legge elettorale «collega l’apparentamento dei partiti politici a un soggetto che si candida espressamente per esercitare la funzione di presidente del Consiglio».
A tutte queste domande la Consulta risponderà presto, molto presto.

Prima dell’8 ottobre, perché quel giorno ben cinque giudici, compreso il presidente, partiranno per un impegno istituzionale fissato da tempo a Lisbona.

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