Roma - L’eccesso di zelo del ministro Nicolais può rendere la vita più comoda ai dipendenti pubblici «fannulloni». Si tratta di uno dei paradossi della campagna anti-assenteismo del titolare della Funzione pubblica che ha trovato una formalizzazione nel contratto degli statali sottoscritto da governo e sindacati lo scorso 14 luglio.
L’articolo 27 introduce una nuova fattispecie sanzionabile dal codice disciplinare: l’elusione dei sistemi di rilevamenti elettronici della presenza e la manomissione dei fogli di presenza. Questo comportamento viene punito con la sospensione dal servizio senza retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi. Il licenziamento con preavviso è applicabile solo in caso di recidiva plurima (almeno tre volte nell’anno).
Ma nel caso dei dodici dipendenti dell’ospedale perugino di Santa Maria della Misericordia, ha chiesto il deputato di Fi Baldelli in un’interrogazione, che cosa succederebbe? Nulla o quasi. La vecchia formulazione del codice di disciplina nel contratto del 2003 prevedeva, in caso di condanna passata in giudicato, il licenziamento in tronco dello statale infedele. Certo, la giustizia ha i suoi tempi e il passaggio del contratto da regime pubblico a privatistico ha cambiato anche la fattispecie dei reati in questione da falso in atto pubblico a truffa, ma fino a pochi giorni fa la possibilità di una condanna fungeva da deterrente. Soprattutto nel settore pubblico dove il tasso di assenteismo può raggiungere il 14% del monte orario a fronte del 6% nel privato.
Oggi non sarebbe più così. L’intento del ministero e dell’Aran (l’agenzia governativa che si occupa della contrattazione) era appunto quello di snellire le procedure e velocizzare i tempi affidando all’amministrazione stessa il controllo di eventuali frodi. Ma, come ha dimostrato lo stesso caso di Perugia, l’attività di monitoraggio spesso si rivela insufficiente tanto che i dodici funzionari fingevano di timbrare e passavano la giornata in tutt’altre faccende affaccendati. E qui l’intervento della magistratura s’è rivelato determinante.
Il rinvio a giudizio e l’eventuale condanna definitiva, però, non sortirebbero gli stessi effetti, ossia l’immediato licenziamento. È un’ipotesi di scuola, ma va esaminata con attenzione. Supponiamo che, dopo il primo grado e l’appello, anche la Cassazione condanni un dipendente pubblico e che l’amministrazione proceda al suo licenziamento. Se lo statale si rivolgesse a un giudice del lavoro, molto probabilmente sarebbe reintegrato perché quella fattispecie deve essere punita con altra sanzione, ossia la sospensione. E giacché lex specialis derogat generali (la legge speciale, il contratto, deroga i principi generali, ndr), il gioco è fatto: i dodici tornano al loro «lavoro».
Parlare di intenzionalità in questo pasticcio non è possibile.
Ma una cosa è certa: sarebbe bastato confermare pienamente le previsioni del vecchio contratto (articolo 13, commi 5 e 6) sulle sentenze passate in giudicato per uscire dall’impasse. Ora tutto è demandato alla recidiva. E farsi beccare tre volte in un anno a «barare» sulla timbratura appare molto, molto improbabile. Perché saranno sì fannulloni, ma fresconi proprio no.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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