La tassazione e i riscatti del fondo pensione

È più conveniente la normativa per le anticipazioni alle forme di previdenza integrativa rispetto a quella applicata al Tfr. A parità di condizioni prevede maggiori importi percentuali richiedibili (75% contro 70%) e una quota massima del 30%

La tassazione e i riscatti del fondo pensione

Risulta più conveniente la normativa per le anticipazioni alle forme di previdenza integrativa rispetto a quella applicata al Tfr, prevedendo infatti a parità di condizioni, importi percentuali richiedibili maggiori (75% contro 70%), una quota massima del 30%, richiedibile senza dover presentare alcun documento giustificativo e soprattutto nessun limite al numero di volte che l'anticipazione viene richiesta. Molto interessante il vantaggio dal punto di vista fiscale per i fondi pensione; infatti le anticipazioni per motivi di salute saranno tassate nella misura massima del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. A conti fatti si potrebbe arrivare a una tassazione del 9% dopo 35 anni di partecipazione . Sulle altre anticipazioni si paga invece un'aliquota fissa del 23%, identica a quella minima marginale del 23% prevista per l'anticipo del Tfr lasciato in azienda.

Riscatti del fondo pensione
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti la vita lavorativa, l'aderente può riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. L'iscritto può in qualsiasi momento riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. Inoltre l'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o in caso di disoccupazione un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Gli statuti e regolamenti dei fondi pensione possono prevedere anche la facoltà di riscatto dell'intera posizione maturata in caso di cambio di datore di lavoro, per un iscritto che abbia aderito alla previdenza complementare in virtù di un accordo collettivo; solo in questo caso verrà applicata un'aliquota di tassazione del 23%, a differenza degli altri casi dove la tassazione applicata sarà del 15% (riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione). È opportuno ricordare, tuttavia, che il riscatto non è consentito quando tali eventi si verifichino nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

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