Risulta più conveniente la normativa per le anticipazioni alle forme di previdenza integrativa rispetto a quella applicata al Tfr, prevedendo infatti a parità di condizioni, importi percentuali richiedibili maggiori (75% contro 70%), una quota massima del 30%, richiedibile senza dover presentare alcun documento giustificativo e soprattutto nessun limite al numero di volte che l'anticipazione viene richiesta.
Molto interessante il vantaggio dal punto di vista fiscale per i fondi pensione; infatti le anticipazioni per motivi di salute saranno tassate nella misura massima del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. A conti fatti si potrebbe arrivare a una tassazione del 9% dopo 35 anni di partecipazione .
Sulle altre anticipazioni si paga invece un'aliquota fissa del 23%, identica a quella minima marginale del 23% prevista per l'anticipo del Tfr lasciato in azienda.
Riscatti del fondo pensione
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti la vita lavorativa, l'aderente può riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. L'iscritto può in qualsiasi momento riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria. Inoltre l'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o in caso di disoccupazione un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
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