Tfr, arrivano i decreti che fanno chiarezza

Il modulo «Tfr-1» per gli assunti prima del 31 dicembre 2006

Tfr, arrivano i decreti che fanno chiarezza

Finalmente può partire la riforma della previdenza complementare. Infatti, sono stati firmati i due decreti che attuano le disposizioni previste dalla Finanziaria 2007 in materia di conferimento del Tfr. Uno disciplina la modalità di scelta del lavoratore, l'altro il funzionamento del fondo previdenziale per recepire il Tfr dei lavoratori silenti, istituito presso l'Inps. Nella corsa per anticipare la partenza della riforma al 1° gennaio 2007, erano stati trascurati elementi basilari per l'applicazione della normativa, che avevano ingenerato confusione con conseguente stato generale di attendismo da parte dei soggetti interessati (aziende e lavoratori dipendenti). I nuovi decreti, quindi, dissipano dubbi e interrogativi che sono maturati in questo primo mese di gennaio e danno il via ufficiale alla scelta sulla destinazione del Tfr. Ma quali sono le novità?
I moduli ufficiali
I lavoratori dipendenti, per esprimere la propria scelta su dove allocare il Tfr maturando, dovranno obbligatoriamente utilizzare i due moduli allegati al decreto, Tfr 1 e Tfr 2 (disponibili sul nostro sito internet www.ilgiornale.it), che saranno consegnati loro dai datori di lavoro. Il lavoratore che intende conferire il proprio Tfr a un fondo pensione, dovrà prima aderire alla forma pensionistica complementare (attraverso firma del contratto con il fondo di categoria, la propria banca o compagnia di assicurazioni) e solo successivamente comunicare tale scelta al proprio datore di lavoro attraverso il modulo Tfr-1 o Tfr-2. Sono esclusi dalla compilazione dei moduli i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire a una forma di previdenza complementare e alla quale versano integralmente il Tfr.
Modulo Tfr-1
Il modulo Tfr-1 è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, con scadenza per la scelta entro il 30 giungo 2007.
Modulo Tfr-2
Quello denominato Tfr-2 servirà invece per recepire entro sei mesi dalla data di assunzione la scelta dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso (durante un precedente rapporto di lavoro) in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr.
Chi ha già scelto
Rimane valida la scelta di chi avesse deciso di mantenere immutato l'attuale istituto del Tfr, prima dell'entrata in vigore del decreto. Al contrario, chi avesse già scelto di destinare il Tfr maturando a una forma previdenziale complementare, dovrà confermare tale decisione con compilazione del modulo Tfr-1 o Tfr-2 entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.
La contribuzione

ai fondi pensione
Il decreto chiarisce anche la tempistica per il versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro. Infatti in caso di esplicito conferimento del Tfr a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro verserà la contribuzione (Tfr + eventuale contributo volontario + eventuale contributo datoriale) a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; l'importo di Tfr da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile. In caso di lavoratore silente al 30 giugno 2007, il datore di lavoro verserà il Tfr che maturerà, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo una ben precisa scala gerarchica, che vede all'ultimo posto, in caso di mancanza di contratti collettivi di riferimento individuabili in azienda, la destinazione del Tfr a un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps e denominata «Fondinps».
Aziende con più

di 50 dipendenti
I lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, che decideranno di mantenere l'attuale disciplina del Tfr (cioè liquidazione del capitale accumulato al momento della cessazione del rapporto di lavoro) vedranno accantonare le proprie quote di Tfr mensili presso un apposito fondo gestito dall'Inps. Il datore di lavoro versa al predetto fondo il contributo a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr-1 o Tfr-2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata e rivalutata, rispettivamente, dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 2006 e dalla data di assunzione per quelli assunti dopo. Riassumendo: il Tfr non rimane più presso il proprio datore di lavoro ma passa nelle casse delle Stato. Ma allora chi paga al momento della cessazione del rapporto di lavoro o per richiesta di anticipazione?
L'Inps gestirà il Tfr dei lavoratori con l'unico obbligo di garantire la rivalutazione annua prevista dalla legge (75% dell’inflazione +1,5%) ma le prestazioni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o richiesta di anticipazione, saranno ancora erogate direttamente dal datore di lavoro, anche per la parte che non gli compete, cioè che non è in suo possesso essendo stata versata all'Inps, salvo poi conguaglio successivo da parte delle casse pubbliche. Quindi il datore di lavoro dovrà comunque tenere contabilità esatta delle quote Tfr accantonate in azienda, di quelle versate all'Inps e relativa rivalutazione.
Come si calcolano

i 50 dipendenti
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati in proporzione all'orario svolto (es. lavoratori part-time computati al 50%). Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. L'obbligo contributivo non ricorre per i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.


In assenza di un criterio preciso per il calcolo della media, si ritiene di dover applicare la media ponderata del numero dei lavoratori per i giorni di durata del rapporto di lavoro, il tutto diviso per 365 giorni.
(5. Continua)

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