Cronache

Zone speciali alle Regioni

Zone speciali alle Regioni

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente dal titolo «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione». Tale atto dovrebbe mettere fine a tutte le problematiche relative alle Zps (Zone di protezione speciale) e ai Sic-Zsc (Siti d’importanza comunitaria - Zone speciali di conservazione) scorporandoli dalle figure istituzionali di aree naturali protette.
Ciò dovrebbe consentire di superare le problematiche inerenti l’attraversamento di dette zone con le armi anche se scariche e in custodia, il divieto automatico di caccia e tutti gli altri divieti previsti dalla legge nazionale 394 del 1991.
Il decreto è composto da due articoli. Il primo annulla la precedente deliberazione del 1996 citata nel titolo, con la quale queste aree erano state assimilate alle aree naturali protette (parchi e riserve naturali) e che aveva quindi fatto nascere tutti i problemi estendendo ai siti di Natura 2000 le limitazioni della legge nazionale sulle zone naturali protette.
Il secondo articolo detta i criteri di individuazione e di applicazione delle misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/Cee e 92/43/ Cee e dall’art. 4 del decreto del presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, stabilendo che tali misure si applicano alle Zsc entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e alle Zps dalla loro classificazione, ovvero istituzione, così come recepito dall’art. 6 del medesimo decreto n. 357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all’art. 4 del medesimo decreto anche alle Zps.
Tale articolo precisa inoltre che le Zps si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime Zps individuate dalle regioni. Ovvero: dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle Zps da parte del ministero delle Politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nei decreti del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio di designazione delle Zsc, adottati d’intesa con ciascuna regione interessata, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per cui il sito è stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
Entro sei mesi dalla designazione delle Zsc le Regioni dovranno definire le modalità di attuazione delle misure di conservazione e comunicare, al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna Zsc. Le Regioni si impegneranno inoltre a definire entro sei mesi dall’emanazione del decreto le misure di conservazione per le Zps di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel citato decreto 3 settembre 2002. Le stesse regioni assicureranno per le Zps le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché per evitare la perturbazione delle specie per cui le Zps sono state classificate.


La parola quindi alle Regioni, sulle quali bisognerà vegliare affinché le istanze dei cacciatori vengano tenute in conto e le misure di conservazione adottate zona per zona siano adeguate a difendere i pregi per i quali le Zps e le Zsc sono state istituite, senza per questo vietare l’esercizio venatorio, che solo in determinati casi e in limitate circostanze può essere in contrasto con l’oggetto della tutela.

Commenti