La motivazione dellaccertamento tributario deve dimostrare il quadro preciso e completo delle ragioni e delle prove poste a fondamento degli addebiti contestati al contribuente.
In materia di Ici, la generica indicazione nellavviso di accertamento di maggior valore imponibile di un prezzo medio di mercato per aree similari senza la specificazione di quelle concretamente prese come riferimento determina lillegittimità di tale avviso per carenza di motivazione, in quanto inidonea ad offrire al contribuente il quadro completo e preciso delle ragioni e delle prove che hanno indotto il Comune a procedere nei suoi confronti.
Ladozione da parte del Comune di un apposito regolamento per determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, in applicazione della potestà consentita dallart. 59, primo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rientra nella competenza esclusiva del Consiglio comunale, in base al principio generale stabilito dallart. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, essendo riservata alla Giunta comunale la sola potestà di determinazione delle aliquote dei tributi.
In materia di Ici, il regolamento adottato dal Comune ai sensi dellart. 59, primo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può svolgere una funzione analoga a quella dei c.d.
Questo il principio stabilito dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. XXXI (Pres. Pedone, rel. Meocci), con la sentenza n. 160 del 24 novembre 2009.
*Presidente Confedilizia
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